Sentenza n. 1289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 5728/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V Ter, n. 5728/2024, che aveva accolto il ricorso collettivo e cumulativo contro provvedimenti individuali di revoca delle quote latte
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ventuno aziende agricole avevano impugnato, con ricorso collettivo e cumulativo, numerosi provvedimenti individuali di revoca delle quote latte e i relativi atti presupposti, deducendo censure generali relative ai criteri di calcolo e recupero del prelievo supplementare, alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea e alla legittimità delle revoche. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la determinazione dei prelievi e la conseguente revoca delle quote. AGEA ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché erano stati riuniti atti individuali fondati su presupposti diversi, distinti rapporti di credito-debito, differenti attività istruttorie e differenti situazioni debitorie o creditorie. Ha inoltre dedotto l'eterogeneità delle posizioni, la genericità delle censure e l'assenza di specifiche contestazioni riferite ai singoli importi e ai singoli presupposti delle revoche. Nel merito ha sostenuto la legittimità delle revoche, la definitività degli accertamenti e l'impossibilità di rimettere in discussione rapporti ormai esauriti sulla base delle successive pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo i motivi assorbiti e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado senza esaminare il merito delle censure sulle quote latte. La Sezione ha ribadito che il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile solo quando ricorra identità delle situazioni sostanziali e processuali e che il ricorso cumulativo richiede, oltre alla riferibilità degli atti al medesimo procedimento amministrativo, che siano dedotti vizi incidenti nella medesima misura sui diversi provvedimenti. In un ricorso collettivo ciascuna posizione deve essere specificamente differenziata, con indicazione dei fatti costitutivi della singola pretesa e degli effetti pregiudizievoli concretamente riferibili a ciascun ricorrente, così da consentire all'amministrazione di difendersi e al giudice di valutare gli effetti della decisione sulle singole posizioni. Nel caso concreto, i provvedimenti impugnati erano individuali, fondati su presupposti diversi, preceduti da autonome istruttorie e riferiti a rapporti di credito-debito autonomi. La contestazione generica della disciplina delle quote latte e dei criteri di calcolo non consentiva di collegare le censure alle singole posizioni né escludeva un possibile conflitto tra gli interessi dei diversi produttori, considerato che un ricalcolo avrebbe potuto determinare per alcuni un debito maggiore e per altri uno minore. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata ritenuta irrilevante, poiché la declaratoria di inammissibilità impediva l'esame del merito. Le spese del doppio grado sono state compensate per la natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Nel ricorso collettivo impone un onere di differenziazione e specificazione delle censure in funzione delle singole posizioni sostanziali e processuali.
art. 8-quinquies l. 33/2009
Richiamato quale disciplina nazionale posta a fondamento dei provvedimenti di revoca delle quote latte e della procedura di recupero del prelievo supplementare; la sua applicazione nel merito non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso di primo grado.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è eccezionalmente ammissibile solo quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano identiche o omogenee e non sussista un conflitto, neppure potenziale, tra gli interessi individuali.
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile soltanto quando gli atti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e siano censurati per vizi che incidano su di essi nella medesima misura, così che la cognizione giudiziale riguardi uniformemente l'attività provvedimentale contestata.
- Quando più soggetti impugnano congiuntamente atti individuali fondati su presupposti, istruttorie o rapporti giuridici autonomi, il ricorso è inammissibile se non specifica, per ciascuna posizione, i fatti costitutivi della pretesa, i vizi concretamente dedotti e il pregiudizio direttamente subito.
- La mera identità o contestualità del contenuto formale di provvedimenti rivolti a più destinatari non elimina l'autonomia dei singoli rapporti giuridici, specialmente quando essi derivino da titoli diversi e non collegati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per ragioni processuali esclude l'esame delle questioni di merito e rende irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia relativa a tali questioni.
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