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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19111/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi denunciando vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio relativo ai reati di bancarotta patrimoniale contestati in occasione del fallimento della società Gestin sud di Marigliano Mario C.sas (fallimento dichiarato il 4/02/2009). In sintesi, il ricorso mirava a censurare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello che aveva riformato la condanna in primo grado e assolto gli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i reati erano nel frattempo estinti per prescrizione. La Corte ha effettuato il calcolo del termine prescrizionale: termine massimo di prescrizione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale decorrente dal 4/02/2009 pari a 12 anni e 6 mesi (fino al 4/08/2021), al quale sono stati sommati i periodi di sospensione risultanti dai verbali di udienza. Sono stati riconosciuti 366 giorni di sospensione comuni a tutti gli imputati (per varie astensioni e richieste di rinvio) e, in aggiunta, periodi specifici per singoli imputati dovuti a separazioni/riunioni del procedimento: per Alfredo Fichera ulteriori 71 giorni (totale 437 giorni di sospensione) e per Pasquale Marigliano ulteriori 183 giorni (totale 549 giorni). Tenuto conto di tali sospensioni, i reati si sono prescritti il 5/08/2022 per alcuni ricorrenti, il 15/10/2022 per Alfredo Fichera e il 4/02/2023 per Pasquale Marigliano. La Corte ha inoltre osservato che non risultava contestata né riconosciuta l'aggravante prevista dall'art. 219, comma primo, della legge fallimentare, per cui non si è proceduto ad un aumento del termine prescrizionale. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che il ricorso del pubblico ministero è inammissibile quando sia intervenuta la prescrizione del reato.

Norme richiamate

  • art. 219, comma primo, legge fallimentare

    L'aggravante prevista da tale norma non è stata contestata nell'imputazione e non è stata riconosciuta dal Tribunale di primo grado; pertanto non è stato aumentato il termine prescrizionale.

  • Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)

    Il rinvio dell'udienza del 5 maggio 2020 determina una sospensione "fissa" di 64 giorni

    Per i rinvii ricadenti nel primo periodo emergenziale per Covid la sospensione della prescrizione è considerata fissa e quantificabile in 64 giorni.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 38955 cit., Mammola)

    Il ricorso per cassazione del pubblico ministero è inammissibile per mancanza di interesse quando sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato.

Massime di principio

  • Se il reato si prescrive prima o durante l'esame del ricorso di cassazione, il ricorso del Pubblico Ministero può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il termine di prescrizione decorre dall'evento rilevante (qui: fallimento del 4/02/2009) e può essere aumentato solo se nell'imputazione è contestata e riconosciuta un'aggravante normativa (es. art. 219 l. fall.).
  • Le sospensioni della prescrizione sono computate caso per caso: vanno considerate astensioni, rinvii su istanza delle parti, separazioni/riunioni del procedimento e periodi emergenziali (es. Covid) che possono avere regole specifiche (sospensione "fissa" di 64 giorni per il primo periodo emergenziale).
  • Posizioni processuali separate e poi riunite determinano calcoli di sospensione differenti per ciascun imputato; è quindi necessario valutare singolarmente i periodi di sospensione per ogni persona coinvolta.
  • Prima di proporre ricorso, il Pubblico Ministero dovrebbe verificare l'effettiva utilità del rimedio rispetto allo stato di estinzione del reato, per evitare l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Quando l'imputazione non menziona un'aggravante, non è possibile ampliare il termine prescrizionale sulla base della sussistenza di tale circostanza senza che sia stata contestata nella ricostruzione fattuale.

Testo integrale

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