Cassazione Civile, Ordinanza n. 28461/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva accertato, nei confronti della società ricorrente, un abuso di posizione dominante nel mercato degli SMS massivi (margin squeeze) e aveva irrogato una sanzione amministrativa. Il Consiglio di Stato, in sede di appello dell’Autorità avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento, ha riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto legittimo l’accertamento antitrust, qualificando come non concorrenziali gli aggregatori e confermando sia la ricostruzione del mercato sia la sanzione. In Cassazione la società sanzionata ha proposto ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. con tre motivi: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per asserito stravolgimento dell’art. 102 TFUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 48 CDFUE, assumendo che il Consiglio di Stato avesse confermato la sanzione in assenza di adeguata dimostrazione degli effetti escludenti del margin squeeze e in contrasto con la giurisprudenza UE; 2) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE; 3) eccesso di potere giurisdizionale per omesso accertamento dei fatti e per aver aderito acriticamente alla ricostruzione dell’Autorità, senza corretta valutazione delle tariffe all’ingrosso, del ruolo degli aggregatori e della pretesa discriminazione tecnica tra piattaforme di accesso. La ricorrente chiedeva sostanzialmente di rimettere in discussione l’orientamento delle Sezioni Unite sulla non sindacabilità, tramite ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., degli errores in iudicando del giudice amministrativo anche quando riguardino il diritto UE e il mancato rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Ha ribadito che il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione e non consente di sindacare errores in iudicando o in procedendo, neppure se prospettati come violazioni del diritto dell’Unione o della CEDU. Ha inoltre chiarito che il mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non integra, di regola, un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione quando riguarda l’interpretazione del diritto UE, perché rientra nei limiti interni dell’attività giurisdizionale. Conseguentemente, la sanzione antitrust confermata dal Consiglio di Stato è rimasta ferma e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 TFUE
Nel motivo di ricorso è invocato per contestare la legittimità dell’accertamento di abuso di posizione dominante; la Corte osserva però che la sua asserita violazione attiene al merito e non ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte ribadisce che la sua eventuale violazione non amplia il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.
art. 48 CDFUE
Invocato dalla ricorrente insieme all’art. 6 CEDU; la Corte esclude che la sua dedotta violazione consenta il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di denunciare errori di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato come base formale del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ma la Corte ne limita la portata ai soli vizi di giurisdizione in senso stretto.
art. 362 c.p.c.
Conferma il perimetro del ricorso straordinario per motivi inerenti alla giurisdizione, senza estenderlo al controllo sul merito della decisione del giudice amministrativo.
art. 1 d.lgs. 104/2010
Evocato insieme alle altre norme processuali amministrative nel motivo di ricorso; la Corte non ne ricava un ampliamento del sindacato di cassazione.
art. 7 d.lgs. 3/2017
La Corte chiarisce che la disciplina sull’efficacia del provvedimento antitrust nel giudizio risarcitorio lascia impregiudicati gli obblighi e le facoltà del giudice ex art. 267 TFUE e non fonda un diverso rimedio in cassazione.
art. 267 TFUE
L’omesso rinvio pregiudiziale di interpretazione non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale; il problema riguarda i limiti interni della decisione. Solo il rinvio pregiudiziale di validità è estraneo alla competenza del giudice nazionale in modo da poter porre questioni di giurisdizione.
art. 23, paragrafo 2, lettera a), regolamento n. 1/2003
Richiamato dal Consiglio di Stato come parametro per la determinazione della sanzione antitrust, poi ritenuta correttamente quantificata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Usato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale legge di modifica che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un terzo grado di merito o in un controllo di legittimità sostanziale sulle norme applicate dal giudice amministrativo.
- L’errore del giudice speciale nell’interpretazione o applicazione del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o della CEDU integra, di regola, un vizio interno alla giurisdizione e non un eccesso di potere giurisdizionale, salvo che il giudice abbia negato in astratto la tutelabilità della situazione soggettiva o abbia sconfinato nella sfera riservata ad altri poteri o altre giurisdizioni.
- Il mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non configura, quando riguarda questioni di interpretazione del diritto unionale, un difetto di giurisdizione censurabile ex art. 111, comma 8, Cost.; rileva solo come eventuale errore nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
- Nel giudizio di impugnazione delle sanzioni antitrust, il sindacato pieno del giudice amministrativo sulla fondatezza e correttezza del provvedimento soddisfa il requisito di effettività della tutela giurisdizionale, senza necessità di ampliare il controllo della Cassazione oltre i limiti costituzionali.
- La dedotta erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del Consiglio di Stato, anche quando incida sulla qualificazione dell’abuso di posizione dominante o sulla valutazione dell’effetto escludente, resta una censura di merito e non un vizio di giurisdizione.
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