Sentenza n. 626/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso dell'ASP all'accesso ai documenti relativi alla quantificazione della rivalutazione monetaria e degli altri accessori liquidati in esecuzione di una sentenza, nonché il precedente silenzio-diniego
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'ASP a un'istanza di accesso trasmessa dal difensore nell'interesse di 61 dipendenti, volta a ottenere i prospetti contabili o gli altri documenti utilizzati per quantificare gli accessori spettanti sulle somme riconosciute giudizialmente a titolo di compenso per il cosiddetto tempo divisa. È stata dedotta la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che la richiesta non fosse diretta a un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione né imponesse all'ASP di elaborare dati, ma riguardasse documenti già formati e presenti agli atti d'ufficio. La ricorrente ha inoltre richiamato un precedente caso nel quale l'ASP aveva trasmesso prospetti contabili analoghi. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sostenendo che i documenti richiesti non esistessero, poiché il calcolo era stato effettuato mediante il software aziendale senza formazione di ulteriori atti; che l'istanza era stata presentata collettivamente e massivamente dal difensore senza prova del potere rappresentativo; che mancava una motivazione specifica; e che la richiesta avrebbe comportato un'attività di elaborazione dei dati e un accesso massivo. In corso di giudizio la ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere, affermando che l'ASP aveva prodotto il prospetto contabile allegato alla determina.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta dell'ASP di riunire diversi giudizi, ritenendo insussistente una connessione soggettiva tra controversie riguardanti parti diverse. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l'istanza era stata presentata collettivamente e massivamente nell'interesse di 61 soggetti con ragioni di credito differenti, senza una motivazione effettiva e senza indicare uno specifico interesse difensivo personalizzato. L'interesse difensivo è stato prospettato per la prima volta nel ricorso e non nell'istanza amministrativa, che si limitava a richiedere di conoscere le modalità di quantificazione degli accessori e indicava genericamente prospetti contabili o altri atti d'ufficio. Tale formulazione non consentiva all'amministrazione di verificare il necessario nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale da tutelare. Il TAR ha inoltre ritenuto che la richiesta avesse carattere massivo, riguardando una massa significativa di documenti e imponendo all'amministrazione una consistente attività di elaborazione dei dati, con possibile interferenza con il buon andamento. Il Collegio ha ritenuto assorbibili i rilievi relativi alla presentazione dell'istanza tramite difensore e alla mancata produzione della delega o procura, poiché il ricorso era comunque infondato per la natura massiva e per l'assenza di motivazione specifica. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale richiede che la richiesta abbia a oggetto documenti individuati o individuabili e sia sorretta da una posizione giuridica legittimante.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l'oggetto della situazione legittimante l'accesso difensivo rispetto all'accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell'astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L'accesso difensivo presuppone un nesso diretto e inequivoco di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale controversa.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
La motivazione deve esporre in modo puntuale e specifico le finalità dell'accesso, consentendo all'amministrazione di verificare il nesso di strumentalità tra documenti richiesti e posizione sostanziale da tutelare.
art. 70 c.p.a.
La riunione di ricorsi presuppone una connessione processuale rilevante; la mera connessione procedimentale, in assenza di identità delle parti, non è sufficiente.
art. 26 c.p.a.
Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
art. 3, comma 2, D.M. 352/1998
Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo.
La disposizione è stata richiamata dall'ASP quale criterio normativo di quantificazione degli accessori, ma non costituisce il fondamento principale del rigetto della domanda di accesso.
Massime di principio
- L'istanza di accesso difensivo deve indicare puntualmente e specificamente la situazione giuridica da tutelare e il collegamento di strumentalità necessaria tra tale situazione e i documenti richiesti; un generico riferimento alla necessità di conoscere o verificare l'operato dell'amministrazione non è sufficiente.
- L'interesse difensivo non può essere introdotto per la prima volta nel ricorso giurisdizionale quando non sia stato rappresentato nell'istanza di accesso, poiché l'amministrazione deve essere posta in condizione di valutare già in sede procedimentale il nesso tra documenti e posizione sostanziale.
- Sono inammissibili o infondate le richieste di accesso massive che riguardino una quantità significativa di documenti o dati e impongano all'amministrazione una consistente attività di elaborazione, quando il carico di lavoro risulti irragionevole e incompatibile con il buon andamento dell'azione amministrativa.
- La mera circostanza che documenti analoghi siano stati rilasciati in precedenza ad altri interessati non rende automaticamente illegittimo il diniego, se la nuova richiesta è priva di motivazione specifica e presenta carattere massivo.
- La riunione di più giudizi non è giustificata dalla sola connessione procedimentale quando manchi l'identità delle parti; la connessione deve essere valutata anche alla luce delle condizioni di ammissibilità delle singole domande.
- Nel giudizio di accesso, la mancanza di motivazione specifica e il carattere massivo della richiesta possono autonomamente fondare il rigetto, rendendo superfluo esaminare ulteriori rilievi relativi alla legittimazione del difensore o alla prova del potere rappresentativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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