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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39408/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da una proprietaria di appartamento con terrazzo contro la società proprietaria dell'immobile confinante, poi sostituita in corso di causa dai coniugi acquirenti. La ricorrente sosteneva di avere sempre goduto in via esclusiva di uno dei terrazzi e lamentava che la controparte avesse occupato il manufatto, recintandolo, aprendo una porta-finestra e creando una luce in precedenza inesistente, con violazione delle distanze e spoglio del possesso. Il Tribunale, all'esito del procedimento possessorio e poi del giudizio di merito, accolse solo in parte la domanda: riconobbe lo spoglio del terrazzo, ma respinse le domande relative alla luce e alla porta-finestra. In appello i coniugi acquirenti censurarono la ricostruzione del possesso, sostenendo che si trattasse di una mera apertura nella recinzione e che la proprietaria attrice non potesse vantare un possesso esclusivo; la controparte propose ricorso incidentale deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il possesso esclusivo e avrebbe introdotto d'ufficio un compossesso non domandato. In cassazione i ricorrenti principali denunciarono carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 1144 c.c., mentre la ricorrente incidentale dedusse violazione degli artt. 1168 e 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando una pronuncia ultra petita e l'erronea qualificazione del rapporto come compossesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che entrambe le impugnazioni mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità di una pronuncia ultra petita, osservando che la domanda possessorio era stata proposta per il riconoscimento del possesso esclusivo del terrazzo e che l'accertamento del compossesso costituiva un accertamento contenuto nella domanda originaria, in rapporto di continenza rispetto alla pretesa di possesso esclusivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    richiamato quale base dell'azione di reintegrazione/manutenzione possessoria proposta in fatto

  • art. 703 c.p.c.

    richiamato per il procedimento possessorio introdotto dalla parte attrice

  • art. 1144 c.c.

    invocato dai ricorrenti principali in relazione alla tolleranza e alla qualificazione del possesso

  • art. 1168 c.c.

    richiamato dal ricorso incidentale quale norma sulla reintegrazione nel possesso

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul tema dell'onere probatorio relativo al possesso esclusivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso incidentale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale misura dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché tali attività appartengono al giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice si limiti ad accogliere solo parzialmente la domanda originaria, riconoscendo un diritto minore che è compreso nel petitum e nel thema decidendum della pretesa proposta.
  • La domanda volta ad accertare il possesso esclusivo di un bene può ricomprendere, in rapporto di continenza, l'accertamento di un compossesso, ove l'istruttoria conduca a tale esito.
  • In tema di possesso, la valutazione della tempestività dell'azione e dell'esistenza dello spoglio o della molestia è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da congrua valutazione delle prove, non è sindacabile in cassazione come merito.
  • Quando entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili e ciascuna parte risulta soccombente rispetto alle proprie censure, è legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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