Sentenza del 06/12/2022 n. 7721 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Massima n. 13/2022 AVVISO DI ACCERTAMENTO - redditi da terreni - Società di capitali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento per l'anno 2014 ritenendo che i canoni di locazione percepiti dalla società e i conseguenti maggiori ricavi dovessero essere assoggettati a tassazione ordinaria e, in capo al socio, a partecipazione qualificata/dividendi. Il contribuente ha dedotto che i terreni erano stati concessi in affitto per uso agricolo e che il locatore (società o persona fisica coinvolta) doveva dichiarare solo il reddito dominicale, richiamando la giurisprudenza (Cass. ord. n. 25927/2017) e la qualifica di società agricola delle parti; l'Ufficio ha contestato, tra l'altro, la definitività di un primo avviso e la rilevanza del superamento del criterio di marginalità (ricavi da locazione superiori al 10%).
La decisione
La Corte Tributaria Regionale (Campania, sez. 4) ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che il fatto che i terreni siano stati concessi in affitto per uso agricolo comporti per il locatore l'obbligo di dichiarare il corrispettivo come reddito dominicale e non come reddito diverso o come componente di reddito d'impresa. Il Collegio ha ritenuto applicabile il principio richiamato dalla Cassazione (ord. 25927/2017) e ha escluso l'applicazione del criterio di marginalità nel caso concreto, atteso che le parti esercitavano in via esclusiva attività agricola; ha inoltre ricordato la possibilità per le società agricole (anche SRL) di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lvo 99/2004 art. 2, comma 1
La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita' agricole ... Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi.
La Corte ha ritenuto che, quando tutte le parti esercitano attività agricola in via esclusiva e i beni concessi sono funzionali all'attività agricola, il criterio di marginalità non impedisce di qualificare la locazione come uso agricolo; la qualifica di societa' agricola della locataria non comporta automaticamente la tassazione ordinaria dei ricavi del locatore.
DPR 917/1986 (TUIR) art. 32 (ex art. 29, comma 4)
La norma distingue la qualificazione del reddito fondiario e del reddito d'impresa in relazione alla natura del soggetto: la Corte ha evidenziato che la natura dell'uso (uso agricolo) e la documentazione probatoria prevalgono sulla sola posizione tributaria dell'affittuario nel determinare l'obbligo dichiarativo del locatore.
TUIR art. 47
L'Ufficio aveva invocato l'art. 47 per ritenere la percezione di utili/dividendi ai soci; la Corte non ha ritenuto decisiva tale ricostruzione nel caso, poiché il trattamento fiscale dei canoni per uso agricolo del locatore segue regole specifiche indipendenti dall'eventuale qualificazione dell'affittuario.
Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 1093
consente alle societa' di persone, alle societa' a responsabilita' limitata e alle cooperative che rivestono la qualifica di societa' agricole, di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione ordinaria a bilancio.
La possibilità di opzione per le SRL agricole rafforza la possibilità di trattamento fiscale fondiario/catastrale per canoni e redditi fondiari, limitando l'effetto di una tassazione ordinaria basata su bilancio.
Cassazione ordinanza n. 25927/2017
L'art. 29, comma 4, ora art. 32 TUIR, esclude la natura di reddito agrario dei terreni su cui esercita l'attività agricola una società di capitali ... Nel caso di specie i terreni in questione erano stati concessi in affitto ... per uso agricolo ... risultando incontestato l'uso agricolo del terreno che prescinde dalla qualificazione del reddito ... il locatore ha concesso in affitto i terreni per uso agricolo, con l'obbligo di dichiarare solo il reddito dominicale dei terreni.
La Corte territoriale ha applicato questo principio: l'uso agricole effettivo del terreno determina che il locatore dichiari il reddito dominicale, indipendentemente dal fatto che l'affittuario sia una società di capitali che dichiari redditi d'impresa.
Massime di principio
- Se un terreno è effettivamente concesso in affitto per uso agricolo, il locatore deve dichiarare i canoni come reddito dominicale (reddito fondiario) e non necessariamente come reddito diverso o componente di reddito d'impresa, anche se l'affittuario è una società di capitali.
- La qualificazione fiscale dipende dalla documentazione e dall'uso reale (contratti registrati, P.V., conformità tavolare e catastale), non solo dalla forma giuridica o dalla posizione tributaria dell'affittuario.
- Il criterio di marginalità previsto dal D.Lvo 99/2004 (limite del 10%) rileva per stabilire la marginalità dei ricavi da locazione rispetto all'attività agricola, ma non si applica quando le parti coinvolte esercitano esclusivamente attività agricola e i beni concessi sono funzionali a tale attività.
- Le società agricole, comprese le SRL che abbiano la qualifica di societa' agricole, possono optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali, il che può incidere sulla tassazione dei canoni ricevuti.
- Per resistere a un accertamento in situazioni analoghe è importante conservare e produrre la documentazione che dimostri l'uso agricolo effettivo (contratti con clausole d'uso, visure catastali, piani tavolari, P.V. di verifica) e verificare la presenza/assenza dell'applicazione del criterio di marginalità.
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