Cassazione Civile, Ordinanza n. 10875/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di una porzione di terreno con contestuale accordo tra venditore e acquirenti sulla trasformazione di un box in lamiera posto sul confine in un box in muratura e sull'apertura di finestre a distanza inferiore a quella legale purché vasistas. Il proprietario venditore ha agito lamentando che la nuova costruzione fosse stata realizzata in violazione degli accordi, con altezza superiore a quella consentita, e che fossero state costituite illegittimamente servitù a carico del fondo residuo; ha chiesto riduzione in pristino e risarcimento danni. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha ordinato l'abbassamento del tetto di trenta centimetri e ha ritenuto nuova in appello la deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, perché la stessa CTU e la sentenza quantificavano l'eccesso di altezza in 22 cm, non in 30 cm; 2) violazione degli artt. 112 e 359 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la questione della servitù per destinazione del padre di famiglia era stata già proposta in primo grado; 3) conseguente erroneità della regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente un contrasto irriducibile nella motivazione della sentenza impugnata: la condanna ad abbassare il tetto di 30 cm era incompatibile con l'accertamento, desunto dalla CTU e recepito in motivazione, di un rialzo abusivo pari a 22 cm. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che i ricorrenti non avevano trascritto né allegato il contenuto dell'atto di primo grado da cui risultare la tempestiva deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; ha inoltre rilevato che dalla sentenza impugnata risultava che la riconvenzionale delle convenute riguardava solo il risarcimento del danno per ritardo e maggiori costi dei lavori. Il terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro processuale nella censura, ma non decisivo; la Corte ha valorizzato il vizio motivazionale più che una vera ultrapetizione o omessa pronuncia
art. 359 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in combinazione con l'art. 112 c.p.c. per contestare la decisione d'appello
art. 345 c.p.c.
la Corte d'appello lo ha applicato per ritenere nuova in secondo grado la deduzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; in cassazione tale statuizione è stata però censurata per difetto di specificità del motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per il secondo motivo come vizio processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ne richiama l'interpretazione restrittiva, limitata al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione del vizio motivazionale alla luce dei canoni ermeneutici generali
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione della riforma che ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Sussiste vizio di motivazione quando il dispositivo della sentenza è incompatibile con un accertamento di fatto esplicitamente compiuto nella stessa motivazione, senza che vi siano ulteriori ragioni idonee a giustificare la divergenza.
- Chi denuncia in cassazione un error in procedendo o un'erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo o allegando gli atti processuali rilevanti e indicando puntualmente il contenuto della critica.
- La mera indicazione di risultanze testimoniali non basta a dimostrare che una specifica eccezione o domanda sia stata tempestivamente proposta in primo grado, se non è riportato il contenuto dell'atto introduttivo o difensivo in cui essa sarebbe stata formulata.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché assorbente, le ulteriori censure, incluse quelle sulle spese, restano assorbite e saranno riesaminate dal giudice di rinvio se necessario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10757/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10761/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10769/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10770/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10772/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_civile · 24 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10774/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →