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Ordinanza

Ordinanza n. 311/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 0025805 del 12/12/2025 della Commissione esaminatrice comunicato al ricorrente in pari data di esclusione del ricorrente dalla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica per l’assunzione di n. 1 unità di personale di I livello professionale con profilo di Dirigente Tecnologo; - del provvedimento prot. n. 0027147 del 24/12/2025 della Commissione esaminatrice recante Graduatoria Finale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica per l’assunzione di n. 1 unità di personale di I livello professionale con profilo di Dirigente Tecnologo, comunicato al ricorrente in pari data; - del Decreto del Direttore Generale INRiM n. 282/2025 prot. n. 21534 del 24/10/2025 recante l’emanazione del bando di concorso n. 18/2025/TI/DIRIGENTE TECNOLOGO, nonché dell’Allegato 1 del Decreto del Direttore Generale INRiM n. 282/2025 prot. n. 21534 del 24/10/2025 recante il Bando n. 18/2025/TI/DIRIGENTE TECNOLOGO, I livello professionale - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale di I livello, profilo professionale Tecnologo; - nonché di tutti i verbali della commissione esaminatrice, in particolare, del verbale n. 1 (Riunione preliminare) del 24/11/2025, contenente le griglie di valutazione delle prove scritte relativi alla valutazione della prova scritta e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente

Giustizia amministrativa202600986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale e graduatoria finale di un concorso pubblico per un posto di dirigente tecnologo, nonché bando, verbali e criteri di valutazione della prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente banditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di esclusione dalla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’INRiM per l’assunzione di una unità di personale di I livello con profilo di dirigente tecnologo, la graduatoria finale, il bando e gli atti della commissione, in particolare il verbale contenente le griglie di valutazione delle prove scritte. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione della prova scritta e l’assegnazione del punteggio numerico, ritenendo di possedere l’idoneità necessaria per l’ammissione alla prova orale e per l’inserimento utile in graduatoria. Il ricorso cautelare è stato esaminato nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la Commissione avesse individuato criteri idonei a consentire la ricostruzione della valutazione della prova scritta e che, in tale contesto, fosse sufficiente l’assegnazione di un punteggio numerico. Ha inoltre escluso che il candidato potesse sostituire la propria autovalutazione alla valutazione tecnica espressa dalla Commissione. Quanto al periculum in mora, il TAR ha osservato che la sospensione degli atti non sarebbe stata, di per sé, pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente a ottenere l’idoneità in graduatoria e avrebbe arrecato un pregiudizio certo sia all’interesse pubblico alla copertura del posto sia al controinteressato vincitore, che sarebbe stato privato del lavoro. All’esito della ponderazione degli interessi contrapposti, il Collegio ha quindi ritenuto carente il periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500 oltre accessori, in favore dell’amministrazione resistente e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sommaria delibazione del fumus boni iuris e alla verifica del periculum in mora, mediante ponderazione degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a una procedura concorsuale, l’assegnazione di un punteggio numerico può ritenersi sufficiente quando la commissione abbia previamente individuato criteri idonei a consentire la ricostruzione della valutazione della prova.
  • Il candidato non può sostituire la propria autovalutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice; in sede cautelare, la contestazione della valutazione concorsuale deve evidenziare profili idonei a mettere concretamente in dubbio la legittimità dell’apprezzamento tecnico.
  • La sospensione degli atti concorsuali può essere negata quando non sia, da sola, pienamente satisfattiva dell’interesse dedotto dal candidato e produca un pregiudizio rilevante all’interesse pubblico alla copertura del posto e alla posizione lavorativa del vincitore del concorso.
  • Nella valutazione del periculum in mora il giudice amministrativo deve ponderare l’interesse cautelare del candidato con l’interesse pubblico alla conclusione e all’effettiva copertura del posto e con l’interesse del controinteressato vincitore a non essere privato del lavoro.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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