Cassazione Penale, Ordinanza n. 20786/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 19 giugno 2025. L'unico motivo, limitato sostanzialmente all'epigrafe, denunciava la violazione di legge penale e processuale con riferimento alla valutazione dei parametri per l'adeguata commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'atto non conteneva alcuna reale esplicazione delle ragioni di diritto a sostegno delle doglianze e non indicava gli elementi di fatto o di diritto critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché radicalmente generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; ha rilevato la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso, richiamando un precedente principio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere i requisiti di specificità e deve indicare con chiarezza le ragioni di censura; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile.
art. 19364/2024
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01
È inammissibile il ricorso per cassazione quando manca la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle sviluppate nell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciare in modo generico i motivi, senza sviluppare una censura argomentata e senza indicare gli specifici passaggi della motivazione impugnata che si assumono erronei.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva con la motivazione della decisione impugnata: non è sufficiente formulare doglianze astratte o meramente assertive.
- In sede di legittimità, il giudice non è tenuto a ricostruire d'ufficio le ragioni di censura se l'atto di impugnazione non consente di individuare con precisione i rilievi mossi contro la sentenza.
- La mancata deduzione di elementi concreti a sostegno delle doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Come è indicizzato
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