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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00189/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico per indeterminatezza e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la nullità della decisione per asserita inosservanza dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e indeterminato, perché non specifica quali elementi della sentenza dovrebbero dimostrare la denunciata violazione, non contiene una reale analisi critica della motivazione impugnata e non offre puntuali ragioni di diritto né congrui riferimenti alla motivazione della decisione. In sostanza, il ricorso non consente di individuare con precisione il vizio denunciato né di esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La parte ricorrente invocava la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene non specificamente articolata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione specifica dei motivi e delle ragioni di diritto e di fatto a sostegno della censura; la loro mancanza comporta inammissibilità per genericità e indeterminatezza.

  • art. 591 c.p.p.

    La conseguenza processuale della mancanza di specificità del ricorso è la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a consentire alla Corte di comprendere con precisione quali capi o passaggi della decisione siano contestati e per quali ragioni di diritto o di fatto.
  • La denuncia della violazione dell'art. 129 c.p.p. non può risolversi in un richiamo astratto alla norma: occorre indicare gli elementi concreti del provvedimento impugnato che imporrebbero la declaratoria di causa di non punibilità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente coerente, il ricorso che non la confronti criticamente e non indichi le specifiche aporie è generico e, come tale, inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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