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Parere

Parere n. 23/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Annamaria Erra e Vincenzo Giuseppe Giarrusso contro il Comune di Campobasso, per l’annullamento: a) della delibera della Giunta comunale n. 69 del 27 marzo 2025 di approvazione del piano integrale di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027; b) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 - sottosezione 3.3. Piano Triennale del fabbisogno di personale; c) della Determinazione dirigenziale n. 2082 reg. gen. del 03-06-2025 avente ad oggetto “selezione interna per progressione verticale "in deroga" ai sensi dell'articolo13, commi 6, 7 e 8 del ccnl comparto funzioni locali 16.11.2022, riservata al personale di ruolo del Comune di Campobasso assunto a tempo indeterminato. Approvazione avvisi di selezione, schemi di domande e indizione procedura”, nonché i relativi 19 avvisi approvati, analiticamente indicati in ricorso e qui da intendersi integralmente riportati.

Giustizia amministrativa202500751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera di approvazione del P.I.A.O. 2025/2027, della sottosezione relativa al piano triennale del fabbisogno di personale e degli atti di indizione di 19 selezioni interne per progressioni verticali in deroga

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti, dipendenti comunali con qualifica di istruttori amministrativi e anzianità ultraventennale, hanno impugnato la delibera della Giunta comunale n. 69 del 27 marzo 2025, il P.I.A.O. 2025/2027, la sottosezione 3.3 relativa al piano triennale del fabbisogno di personale e la determinazione dirigenziale n. 2082 del 3 giugno 2025, con i relativi 19 avvisi di selezione per progressioni verticali in deroga ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022. I motivi dedotti riguardano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 e il difetto di istruttoria; la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e il difetto di motivazione; nonché eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, i ricorrenti lamentano che le progressioni in deroga riservate al profilo di istruttore amministrativo riguardino soltanto tre unità, destinate rispettivamente all’Area Avvocatura, Gare e Attività economiche, alla Segreteria generale e all’Area Polizia locale, Ambiente e Trasporto, con esclusione della loro area di servizio. In sede cautelare occorreva verificare la sussistenza del periculum in mora, contestata dall’amministrazione anche perché i ricorrenti non avevano presentato domanda per analoghe selezioni indette dall’ente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha esaminato esclusivamente l’istanza cautelare, precisando che la decisione sulle censure di merito richiede un approfondimento nella sede propria. Ha respinto la domanda cautelare perché non sussiste un pregiudizio immediato e irrimediabile: gli atti impugnati non determinano, allo stato, un danno non eventualmente ristorabile all’esito del giudizio di merito. La decisione è stata adottata con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Ai fini della successiva decisione, la Sezione ha disposto un’integrazione istruttoria: il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro 60 giorni una definitiva relazione documentata, comprensiva delle eventuali osservazioni dei ricorrenti; a questi ultimi dovrà essere comunicata la prima relazione ministeriale, con un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata respinta perché non è stato ravvisato il periculum in mora. Gli atti impugnati non producono un pregiudizio immediato e irrimediabile in capo ai ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del Comune, suscettibile di non essere eventualmente ristorato all’esito della fase di merito.

Motivi di ricorso

Le censure relative alla legittimità delle progressioni verticali in deroga, al difetto di istruttoria e motivazione, nonché all’irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento non sono state definite nella fase cautelare. La Sezione ha ritenuto necessario un approfondimento nella sede di merito.

Incombenti istruttori

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una documentata relazione istruttoria definitiva, comprendente anche le eventuali osservazioni dei ricorrenti. Questi ultimi devono ricevere la prima relazione ministeriale e disporre di un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL comparto Funzioni locali 16 novembre 2022

    progressione verticale "in deroga"

    È indicata quale disciplina contrattuale delle selezioni interne per progressione verticale in deroga riservate al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato.

  • artt. 6, 16 e 17 d.lgs. 165/2001

    Sono richiamati dai ricorrenti come parametri asseritamente violati con riferimento alla programmazione del fabbisogno, alle competenze organizzative e alle funzioni dirigenziali; la Sezione non ne ha ancora definito l’applicazione nella fase cautelare.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell’obbligo di motivazione degli atti impugnati; la relativa censura è stata riservata alla fase di merito.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del ricorso straordinario, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione, il Consiglio di Stato può limitarsi a decidere sull’istanza cautelare e riservare ogni valutazione di rito e di merito alla successiva trattazione.
  • Il periculum in mora non sussiste quando l’atto impugnato non determina un pregiudizio immediato e irrimediabile e l’eventuale pregiudizio può essere eventualmente ristorato all’esito della decisione di merito.
  • Il rigetto dell’istanza cautelare per difetto di periculum in mora non anticipa la decisione sulla legittimità degli atti impugnati e non pregiudica l’esame successivo dei motivi di ricorso.
  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la Sezione può disporre integrazioni istruttorie, assicurando ai ricorrenti la comunicazione della relazione ministeriale e un termine per presentare osservazioni prima della relazione definitiva.

Progressioni verticali in deroga nel Comune di Campobasso

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da due dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Campobasso contro gli atti comunali relativi al P.I.A.O. 2025/2027 e all’indizione di selezioni interne per progressioni verticali in deroga.

Atti impugnati e posizione dei ricorrenti

Sono stati impugnati la delibera della Giunta comunale n. 69 del 27 marzo 2025, il P.I.A.O. 2025/2027 nella sottosezione 3.3 relativa al piano triennale del fabbisogno di personale, la determinazione dirigenziale n. 2082 del 3 giugno 2025 e i 19 avvisi di selezione approvati.

I ricorrenti, inquadrati come istruttori amministrativi e con anzianità ultraventennale, hanno lamentato di essere stati esclusi dalle progressioni verticali disposte in deroga alle selezioni concorsuali. Secondo quanto esposto nel ricorso, le progressioni riferite al profilo di istruttore amministrativo riguardano soltanto tre unità, destinate all’Area Avvocatura, Gare e Attività economiche, alla Segreteria generale e all’Area Polizia locale, Ambiente e Trasporto.

Motivi dedotti

Le censure formulate riguardano:

  • la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001, con eccesso di potere per carenza istruttoria;
  • la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e il difetto di motivazione;
  • l’eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento e sviamento.

Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa ai fini della sospensiva, ha sostenuto l’infondatezza delle censure e ha rilevato, inoltre, l’assenza di periculum in mora, anche in ragione del fatto che i ricorrenti non avevano presentato domanda per analoghe selezioni indette dal Comune.

Valutazione cautelare

La Sezione ha chiarito che, allo stato degli atti, poteva essere decisa soltanto l’istanza cautelare, essendo pervenuta la relazione ministeriale necessaria per tale fase. Le contrapposte argomentazioni delle parti sono state ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento nella sede di merito.

L’istanza cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora. Secondo il parere, gli atti impugnati non determinano in capo ai ricorrenti un pregiudizio immediato e irrimediabile che non possa essere eventualmente ristorato all’esito della fase di merito.

Il rigetto è stato pronunciato all’esito di una sommaria delibazione, senza pregiudizio per ogni ulteriore decisione in rito e nel merito. Pertanto, la Sezione non ha ancora valutato la fondatezza delle contestazioni riguardanti la programmazione del fabbisogno, la motivazione degli atti e la legittimità delle progressioni verticali in deroga.

Integrazione istruttoria e prosecuzione del procedimento

In vista della decisione di merito, la Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata, comprensiva delle eventuali osservazioni dei ricorrenti.

La prima relazione ministeriale dovrà essere rimessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni. La trattazione del ricorso è stata quindi rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi a cura del Presidente della Sezione.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria quanto alla definizione complessiva del ricorso: l’istanza cautelare è stata respinta, ma il merito delle impugnazioni resta impregiudicato. Il procedimento proseguirà dopo l’acquisizione della relazione istruttoria definitiva e delle osservazioni dei ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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