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Sentenza

Sentenza n. 1665/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza n. 118 del 9 febbraio 2022 emessa dal Comune di Scandicci, pubblicata nell'Albo Pretorio in data 9 febbraio 2022, che dispone di non accogliere nessuna richiesta di “attrazione novità” diversa da quelle frequentatrici, nonché da tutte quelle che hanno partecipato alle sei edizioni precedenti del luna park riguardo al quale viene valutato l'inserimento; - della determinazione n. 15 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto “Luna park quaresima 2022 – approvazione graduatoria definitiva” e di tutte le graduatorie degli anni precedenti, ove il ricorrente è stato ammesso una tantum o nella categoria ripescaggio anziché quale esercente di attrazioni frequentatrici, per mancato riconoscimento dei punteggi di frequenza, gli atti ad essi connessi e/o presupposti, ancorché incogniti

Giustizia amministrativa202200583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che, per il contingentamento degli spazi legato all’emergenza pandemica, limitava l’ammissione alla Fiera Quaresimale 2022 alle attrazioni frequentatrici e a quelle partecipanti alle sei precedenti edizioni, nonché graduatoria definitiva della manifestazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, che aveva partecipato a diverse edizioni della Fiera Quaresimale senza essere qualificato come attrazione frequentatrice abituale, ha impugnato l’ordinanza comunale e la graduatoria definitiva del 2022. Ha contestato l’erronea esclusione dalla categoria delle attrazioni frequentatrici e il mancato riconoscimento dei relativi punteggi di frequenza, sostenendo di avere partecipato a numerose edizioni e di conservare un interesse alla rideterminazione del punteggio anche dopo lo svolgimento della manifestazione. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà dell’ordinanza nella parte in cui escludeva le attrazioni novità, ammettendo quelle frequentatrici e quelle che avevano partecipato alle sei precedenti edizioni. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione del regolamento del 2017 e l’inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità poiché il gravame era infondato nel merito. Ha rilevato che il ricorrente non contestava la scelta generale del Comune di restringere la platea delle attrazioni per esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. Quanto al primo motivo, il giudice ha osservato che negli anni precedenti il ricorrente non aveva impugnato le ammissioni senza riconoscimento della qualifica di frequentatore abituale né l’omesso attribuito punteggio. Tali determinazioni erano invece immediatamente lesive, poiché il regolamento collegava alla qualifica di attrazione frequentatrice un trattamento preferenziale nella graduatoria. L’interesse residuo al riconoscimento del punteggio per le manifestazioni future derivava proprio dal mancato riconoscimento della qualifica nelle precedenti edizioni e non poteva quindi fondare l’impugnazione tardiva delle pregresse determinazioni. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto non decisiva l’ambiguità testuale dell’ordinanza, poiché dal suo contenuto era comunque ricostruibile la regola applicata: per l’edizione 2022 non erano ammesse le attrazioni novità, mentre erano ammesse quelle frequentatrici e quelle che avevano partecipato alle sei edizioni precedenti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22 regolamento comunale della Fiera Quaresimale

    La qualifica di attrazione frequentatrice incide sulla posizione nella graduatoria di ammissione.

  • art. 24 regolamento comunale della Fiera Quaresimale

    Disciplina la qualifica di attrazione novità e il riconoscimento della frequentazione, con effetti sulla graduatoria.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando il regolamento di una manifestazione pubblica collega una qualifica o un punteggio preferenziale a precedenti ammissioni o partecipazioni, il mancato riconoscimento di tale qualifica nelle singole edizioni costituisce un atto potenzialmente lesivo, da impugnare tempestivamente; l’interesse a ottenere vantaggi nelle edizioni future non consente di differire indefinitamente l’impugnazione delle determinazioni pregresse.
  • L’operatore che non abbia contestato tempestivamente le precedenti determinazioni di ammissione prive del riconoscimento della qualifica preferenziale non può impugnarle successivamente per ottenere, in vista di future graduatorie, il punteggio che sarebbe derivato da quella qualifica.
  • Un atto amministrativo non è illegittimo per mera ambiguità lessicale quando, attraverso l’interpretazione complessiva del testo e del regolamento richiamato, sia chiaramente ricostruibile la regola applicata e siano individuabili le categorie ammesse ed escluse.

Come è indicizzato

MaterieTurismo e strutture ricettiveTermini e notificazione del ricorso
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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