Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07622/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società che svolgeva attività finanziaria nel settore del credito al consumo aveva convenuto in giudizio la società di telecomunicazioni, deducendo che l’interruzione della linea di trasmissione telematica relativa alla propria utenza, regolata da contratto di somministrazione, le aveva causato danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo il danno emergente corrispondente ai canoni mensili pagati per il servizio, escludendo i pregiudizi da sviamento della clientela e lesione della reputazione commerciale. La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione, liquidando anche un danno da perdita di maggiori utili. Con il ricorso per cassazione la società attrice censurava, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 132, n. 4, 360, n. 5 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente esaminato la documentazione prodotta sull’invarianza dei costi di esercizio e avesse liquidato il lucro cessante con un criterio ritenuto illogico, fondato su una percentuale di utile sui ricavi; con il terzo e quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 91, 92, 112, 336, 343 e 324 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ridotto le spese del primo grado senza una specifica impugnazione incidentale della controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, chiarendo che il deposito del duplicato informatico della sentenza impugnata soddisfa l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ai fini del merito, ha rigettato i primi due motivi perché la liquidazione equitativa del danno da perdita di guadagni era sorretta da motivazione comprensibile e non illogica, e perché il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che la Corte d’appello non poteva ridurre le spese di primo grado in assenza di impugnazione della parte soccombente, poiché la parziale riforma della sentenza consente la modifica del capo spese solo quando vi sia un rigoroso rapporto di dipendenza con i capi decisori riformati, tale da non tradursi in una reformatio in pejus per l’impugnante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato

    L’onere è soddisfatto anche mediante il deposito del duplicato informatico della sentenza, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale informatico.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    Per i giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, i dati di pubblicazione della sentenza possono essere desunti dal fascicolo di merito acquisito d’ufficio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La violazione è stata dedotta come vizio di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati perché la motivazione della liquidazione equitativa era comprensibile e logicamente sufficiente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in un nuovo esame del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese non può essere modificata in assenza dei presupposti e nei limiti dell’impugnazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze sulle spese di lite.

  • art. 112 c.p.c.

    La modifica del capo spese deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti dell’impugnazione.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma parziale della sentenza può incidere sul capo spese solo se sussiste un rapporto di dipendenza con i capi riformati.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato come norma sull’impugnazione incidentale, ritenuta necessaria nel caso di specie per incidere sulle spese.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del giudicato e dei limiti alla modifica di capi non impugnati.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito indichi in modo comprensibile il percorso logico seguito e faccia uso non arbitrario del potere discrezionale di stima.
  • Il ricorrente per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, perché interpretazione e apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito.
  • Il dato che i costi di esercizio siano rimasti invariati o siano aumentati non basta, di per sé, a dimostrare che l’intero maggior fatturato perso si sarebbe tradotto integralmente in utile netto senza costi aggiuntivi; in difetto di prova piena, il giudice può procedere a stima equitativa.
  • La riforma parziale della decisione di primo grado consente la modifica del capo sulle spese solo se il nuovo assetto dei capi decisori incide in modo diretto e necessario sulla regolazione delle spese; altrimenti la modifica richiede una specifica impugnazione e non può operare in danno di chi ha proposto appello.
  • Il deposito del duplicato informatico della sentenza impugnata soddisfa l’onere di produzione del provvedimento richiesto a pena di improcedibilità, poiché il duplicato ha il medesimo valore giuridico dell’originale informatico.

Come è indicizzato

MaterieContratto di somministrazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.