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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22438 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato al socio, ritenendo violato l’art. 7 della legge n. 212/2000 perché l’avviso richiamava un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società e non notificato personalmente al socio. Il motivo principale del ricorso ha riguardato, però, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Secondo l’Agenzia, trattandosi di una rettifica del reddito societario imputata ai soci per trasparenza, tutti i soci e la società erano litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo alla possibilità di richiamare nell’avviso notificato al socio il processo verbale redatto nei confronti della società. La Corte ha ritenuto nullo l’intero procedimento perché il giudizio non si era svolto sin dall’origine nel contraddittorio di tutti i soci e della società. Anche se l’accertamento comprendeva l’IVA, estranea in linea generale al litisconsorzio necessario tra società e soci, nel caso concreto gli accertamenti IVA e IRAP erano fondati su elementi comuni e non autonomamente definibili. La causa è stata quindi rinviata alla CTP di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti tributari e conoscibilità degli atti richiamati.

    La questione relativa alla legittimità del richiamo al processo verbale non è stata definitivamente esaminata perché il relativo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui, negli accertamenti rivolti ai soci di società di persone, è possibile richiamare le conclusioni del verbale redatto nei confronti della società quando tale verbale sia conoscibile dal socio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29

    Quando la controversia riguarda un accertamento unitario relativo a una società di persone e al reddito imputato per trasparenza ai soci, tutti i soggetti interessati sono litisconsorti necessari e il processo deve svolgersi con la partecipazione di ciascuno.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Il reddito delle società di persone è imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione. Questo meccanismo giustifica il litisconsorzio necessario nei giudizi relativi alla rettifica del reddito societario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    La disposizione è richiamata per evidenziare il meccanismo di accertamento unitario e di imputazione ai soci applicabile alle imposte dirette, distinto dal regime dell’IVA.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    La comunanza dell’oggetto e l’inscindibilità dell’accertamento impongono la partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari fin dall’instaurazione del processo.

  • Codice di procedura civile, artt. 101, 102, 354 e 383, comma 3

    La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità del procedimento. La causa deve essere rimessa al giudice di primo grado affinché il contraddittorio venga correttamente instaurato.

  • Principi delle Sezioni Unite, sentenze n. 14815/2008 e n. 14816/2008

    Per la natura unitaria dell’accertamento del reddito delle società di persone, società e soci sono litisconsorti necessari, salvo che la controversia riguardi esclusivamente questioni personali del singolo socio.

  • Principi giurisprudenziali richiamati sull’IVA, sentenze n. 12236/2010, n. 2094/2015 e n. 21340/2015

    L’accertamento IVA, di regola, non comporta litisconsorzio necessario tra società e soci. Tuttavia, se IVA e imposte dirette o IRAP sono accertate con un unico atto sulla base di elementi comuni e le relative questioni non sono autonomamente definibili, è necessario un simultaneus processus.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti società di persone, quando la rettifica del reddito societario viene imputata ai soci per trasparenza, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di un singolo socio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta la nullità dell’intero processo, non una semplice irregolarità sanabile con la decisione di merito.
  • La nullità può essere rilevata anche in sede di legittimità e comporta il rinvio al giudice di primo grado per la corretta instaurazione del contraddittorio.
  • L’IVA, considerata isolatamente, non crea normalmente un litisconsorzio necessario tra società e soci; tuttavia, tale obbligo può sussistere quando l’accertamento IVA è inscindibilmente collegato, nello stesso atto e sulla base degli stessi elementi, all’accertamento delle imposte dirette o dell’IRAP.
  • Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale redatto nei confronti della società, purché il contenuto richiamato sia effettivamente conoscibile dal socio e l’atto consenta una difesa adeguata. Nel caso esaminato, questo profilo non è stato deciso nel merito perché assorbito dalla nullità processuale.

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