Sentenza n. 425/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari - del decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (codice assicurata 055998606485) del 10.09.2025 dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Latina notificato al Sig. Kumar Balbir in data 22.09.2025, e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente a un riesame equo e imparziale della sua posizione; disporre, ove necessario, un’integrazione istruttoria mediante audizioni dei soggetti coinvolti e raccolta di documentazione ulteriore, al fine di ristabilire la completezza e correttezza del quadro decisionale; adottare ogni altra misura ritenuta opportuna per garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo non confermato il Mod. 209 per l'assenza delle garanzie verificate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il ricorrente era entrato in Italia con nulla osta e visto per lavoro subordinato, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno ottenendo il Mod. 209, ma il rapporto di lavoro era cessato pochi giorni dopo la stipulazione del contratto. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione degli artt. 5 e 22 del testo unico sull'immigrazione. In particolare, ha sostenuto che la motivazione fosse insufficiente, che la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non potesse essere interpretata come disinteresse e che l'amministrazione avrebbe dovuto accertare l'assenza di sua responsabilità nella cessazione del rapporto e valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, individuata nella cessazione del rapporto di lavoro pochi giorni dopo la stipulazione e nel mancato aggiornamento del Mod. 209. La mancata partecipazione al contraddittorio ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata considerata soltanto uno degli elementi valorizzati dall'amministrazione e non l'unico o il principale; inoltre, il ricorrente, ricevuto il preavviso di rigetto, non aveva presentato osservazioni né fornito elementi ulteriori. Il giudice ha rilevato che il rapporto era cessato il 31 gennaio 2025, dopo pochi giorni dall'assunzione, e che non risultava richiesto un permesso per attesa occupazione. Tale permesso, secondo la motivazione, presuppone sia la cessazione del rapporto per causa non imputabile al lavoratore sia l'effettiva produzione degli effetti del contratto; quest'ultima condizione non ricorre quando il licenziamento intervenga dopo pochi giorni dall'assunzione e il Mod. 209 non venga aggiornato. Le spese sono state compensate in ragione della materia trattata.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando rappresenta in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto può essere considerata dall'amministrazione come elemento della decisione, ma non equivale automaticamente a disinteresse e non costituisce necessariamente l'unico fondamento del provvedimento.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Il rilascio e il mantenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiedono la sussistenza dei presupposti connessi al rapporto di lavoro e alla relativa documentazione.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La cessazione del rapporto di lavoro e il mancato aggiornamento della documentazione relativa al contratto di soggiorno impediscono, nella fattispecie esaminata, il rilascio del permesso richiesto.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone non solo che il rapporto di lavoro sia cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma anche che il contratto abbia effettivamente prodotto i propri effetti; tale requisito può mancare quando il licenziamento intervenga dopo pochi giorni dall'assunzione e la documentazione relativa al contratto di soggiorno non venga aggiornata.
- Il diniego di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato è adeguatamente motivato quando individua chiaramente la cessazione del rapporto di lavoro cui era collegato l'ingresso in Italia e il mancato aggiornamento del Mod. 209.
- La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto può essere valorizzata nel provvedimento finale come elemento della valutazione amministrativa, purché non costituisca l'unico o il principale fondamento della decisione e il provvedimento esponga autonomamente le ragioni ostative.
- L'amministrazione non è tenuta a valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione non richiesto dall'interessato, soprattutto quando la cessazione del rapporto di lavoro e l'omesso aggiornamento del Mod. 209 non consentano comunque di ritenere integrati i relativi presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →