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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26184/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma del 14/09/2022 che aveva dichiarato il reato di truffa a loro ascritto estinto per prescrizione ma li aveva ritenuti civilmente responsabili e li aveva condannati al risarcimento. Puglisi contestava l'imputabilità della condotta a lui ascritta, deduceva assenza del dolo necessario per la truffa e sosteneva che si trattasse di mera inadempienza civilistica non penalmente rilevante, nonché censurava la quantificazione del danno. Borella denunciava violazione dell'art. 521 c.p.p. per fatti non cristallizzati nel capo di imputazione, negava la propria responsabilità (sostenendo di aver svolto solo mansioni lavorative e che l'inadempimento era dovuto alla crisi aziendale) e contestava la quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito secondo cui, nonostante la prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione doveva accertare la responsabilità civile secondo il criterio della probabilità prevalente (art. 2043 c.c.), avendo la Corte di appello adeguatamente valutato le dichiarazioni della persona offesa e i documenti. Non ha ravvisato violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza perché gli imputati hanno potuto difendersi in ordine ai fatti decisi (si è trattato al più di emendatio libelli). Le censure sulla quantificazione del danno sono state ritenute generiche e non ammissibili in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferimento alla fattispecie del reato estinto per prescrizione: il procedimento penale può proseguire limitatamente agli effetti civili, con la conseguenza che il giudice d'appello deve valutare la responsabilità civile nei termini indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 2043 cod. civ.

    Il giudice dell'impugnazione, quando il reato è estinto per prescrizione, deve accertare l'illecito aquiliano come fattispecie autonoma rispetto a quella penale, adottando il criterio della probabilità prevalente per l'accertamento del danno civile.

  • art. 641 cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa alla truffa: la difesa aveva contestato la sussistenza del dolo necessario per integrare tale fattispecie, ma i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti elementi probatori idonei a dimostrare la condotta fraudolenta.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa di Borella per lamentare che alcuni comportamenti non erano cristallizzati nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto invece che, nella prospettiva del giudizio civile residuo e dato il suo sviluppo, non vi fosse violazione del principio di correlazione perché l'imputata ha potuto esercitare le sue difese sui fatti rilevanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione delle somme a titolo di ammenda nei confronti dei ricorrenti per inammissibilità per colpa delle impugnazioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021

    Principio secondo cui, quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione penale non verifica la configurazione del reato penale ma deve accertare l'illecito civile secondo il criterio della probabilità prevalente; principio recepito e applicato dalla Corte di cassazione nel caso esaminato.

  • art. 23 comma 8 decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)

    Richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in cassazione (deposito di conclusioni scritte in assenza di richiesta di discussione orale), norma applicata nel procedimento in esame.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Riferimento alla cognizione del giudizio di rinvio: il giudice civile di rinvio deve valutare la responsabilità civile come autonoma rispetto alla pronuncia penale, nel rispetto della non preclusione della presunzione di non colpevolezza.

Massime di principio

  • Se un reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve valutare la responsabilità civile secondo il criterio della probabilità prevalente (più probabile che non), non riesaminando penalmente la colpevolezza con gli stessi standard probatori del penale.
  • La crisi aziendale non esclude automaticamente la sussistenza del dolo: la mera difficoltà economica può non giustificare condotte che, documentate e corroborate da dichiarazioni, appaiono deliberate per ottenere beni o garanzie indebite.
  • La trasformazione o precisazione dei fatti in corso di processo può costituire al più una emendatio libelli (correzione/precisazione) se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi; solo una modificazione sostanziale dei fatti costitutivi produce una mutatio libelli illegittima.
  • Le censure sulla quantificazione del danno devono essere formulate con specificità già nei gradi precedenti: deduzioni generiche proprietarie dell'appello o introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
  • I ricorsi in cassazione devono essere motivati in modo non generico; motivi manifestamente infondati o generici possono portare all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le questioni procedurali (es. violazione dell'art. 521 c.p.p.) richiedono dimostrazione concreta del pregiudizio difensivo; la semplice divergenza formale tra capo di imputazione e ricostruzione fattuale in sentenza non è automaticamente sufficiente se l'imputato ha potuto difendersi sui fatti decisivi.

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