Cassazione Penale, Sentenza n. 37474/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguardava esclusivamente l'affermazione di responsabilità per il capo b) contestato in appello: si adduceva che non sarebbe stato provato il nesso eziologico tra le omissioni (mancato versamento di imposte e contributi INPS sistematicamente dal 2009) e il dissesto societario; si sosteneva inoltre che la Corte d'appello non aveva esaminato la sorte delle somme "risparmiate" con tali omissioni e non aveva dato rilievo al fatto che il fallimento fosse stato richiesto da un dipendente per il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR). In sostanza il ricorrente lamentava carenze motivazionali circa il depauperamento sociale, l'esigibilità della condotta doverosa e il nesso causale tra i mancati versamenti e il fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato correttamente richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare possono consistere anche in omissioni sistematiche (es. mancato versamento contributi) capaci di determinare un depauperamento non giustificabile dall'interesse per l'impresa e prevedibilmente idonee a cagionare il dissesto. La Cassazione ha inoltre ricordato che, una volta assolto l'onere probatorio dalla pubblica accusa (anche tramite presunzioni o massime di esperienza), grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti per confutare la ricostruzione accusatoria; il ricorrente non ha fornito elementi fattuali idonei a dimostrare la razionalità dell'impiego delle somme risparmiate o a interrompere il nesso causale. Conseguentemente è stata confermata l'affermazione di responsabilità per il capo b) come risultante dalla sentenza impugnata (ovvero la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per cagionamento del dissesto tramite omissioni contributive). La Corte di Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,30 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Le "operazioni dolose" previste dalla norma possono consistere anche in condotte omissive sistematiche (es. mancato versamento contributi) che determinano un depauperamento non giustificabile dall'interesse dell'impresa e sono riconducibili al reato se poste in relazione causale con il fallimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso per cassazione rispetto ai motivi ammessi; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da questa disposizione
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Previsione normativa che conduce all'inammissibilità del ricorso quando manchi la specificità delle doglianze o la correlazione con i motivi affrontati dal giudice impugnato
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata riguardo alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento
art. 616, cod. proc. pen.
Provvede alle statuizioni sulle spese processuali e alla condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il mancato versamento sistematico di imposte o contributi, anche se costituisce un'omissione, può integrare le "operazioni dolose" ex art. 223 l. fall. se determina un depauperamento non giustificabile dall'interesse aziendale e si pone in relazione causale con il fallimento.
- Una volta che l'accusa ha assolto il proprio onere probatorio, anche attraverso presunzioni o massime di esperienza, grava sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti e oggettivi volti a confutare la ricostruzione accusatoria (principio della vicinanza della prova). La mera contestazione generica non è sufficiente.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con i passaggi argomentativi del giudice di merito: la mancata correlazione tra le ragioni del ricorso e le motivazioni impugnate comporta inammissibilità.
- Per affermare il nesso eziologico tra omissioni contabili/contributive e il fallimento è necessario dimostrare sia il depauperamento non giustificabile sia la prevedibilità del dissesto derivante dall'accrescimento dell'esposizione debitoria.
- La circostanza che il fallimento sia stato richiesto da un creditore (es. dipendente per TFR) non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore se le omissioni gestionali hanno contribuito in modo causale e prevedibile al dissesto.
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