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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26296/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per detenzione ingiusta subita dal 6 maggio 1999 al 25 gennaio 2001 in relazione a un procedimento per importazione di cocaina (kg 8,707) dall'11/06/1997. Iter processuale: assoluzione in primo grado con formula "per non aver commesso il fatto" per illegittimità/inutilizzabilità di intercettazioni internazionali; appello del PM con condanna; annullamento e rinvio della Cassazione; nuova assoluzione definitiva della Corte d'Appello il 29/10/2018 (irrevocabile 12/02/2019). La Corte della riparazione rigettò l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse concausato la sua detenzione con condotta caratterizzata da colpa grave, sulla base di valutazioni circa conversazioni intercettate e altri elementi d'indagine; la difesa dedusse che tali elementi erano stati ritenuti non sufficientemente provati nel giudizio di merito (in particolare l'identificazione dei soggetti conversanti) e che la Corte della riparazione aveva illegittimamente rivalutato fatti esclusi dal giudice della cognizione. Il PG ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza; il MEF ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio. La motivazione centrale è che il giudice della riparazione non poteva valorizzare come ostative al diritto all'indennizzo fatti che il giudice della cognizione aveva escluso o ritenuto non sufficientemente provati (in particolare l'identificazione dei soggetti conversanti sulle intercettazioni). La decisione precisa i criteri che la Corte di riparazione dovrà seguire nel nuovo esame e demanda alla Corte d'Appello la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudice della riparazione deve valutare se la detenzione sia stata causata, in tutto o in parte, da dolo o colpa grave del detenuto, valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663

    Principio che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del ricorrente abbia creato l'apparenza della configurabilità di un illecito penale; la valutazione è autonoma rispetto al merito ma non può sovrapporsi a quanto accertato o escluso definitivamente dal giudice di cognizione

  • Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)

    Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039

    Il giudice della riparazione non può considerare ostative circostanze di fatto il cui accadimento sia stato escluso nel processo di cognizione

  • Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea)

    Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv.274350

    Ribadito che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma rispetto al giudice di merito: verifica ex ante se la condotta del ricorrente abbia contribuito a creare l'apparenza di un grave quadro indiziario, non se sussistono gli estremi di reato.
  • Tuttavia il giudice della riparazione non può valorizzare fatti che il giudice di cognizione ha escluso o ritenuto non provati: non è consentito rimettere in discussione facta definitivamente accertati o esclusi nel processo penale.
  • Per negare l'indennizzo è necessario provare che il comportamento (extraprocessuale o processuale) del detenuto abbia concretamente contribuito a configurare l'apparenza di colpevolezza con colpa grave o dolo; mere deduzioni o riconsiderazioni del materiale probatorio già giudicato non sono sufficienti.
  • Quando la prova della partecipazione del ricorrente a fatti indizianti (es. identificazione degli interlocutori nelle intercettazioni) è stata ritenuta incerta o insufficiente nel processo di merito, la Corte della riparazione deve astenersi dal basare su tali elementi il diniego dell'indennizzo.
  • In casi analoghi è opportuno che la difesa evidenzi puntualmente quali circostanze siano state escluse o ritenute non provate nel processo di cognizione e che il giudice della riparazione si attenga a circostanze storiche e fattuali effettivamente accertate.

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