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Ordinanza

Ordinanza n. 3621/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento 1) del provvedimento di rigetto del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo in data 08/09/2025, protocollo n. 930, pratica n. 220027293; 2) del provvedimento di rifiuto del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano in data 11/08/2025, comunicato con istanza n. MI561028547B, per "decorrenza dei termini" ai sensi dell'art. 22 comma 5-quinquies del d.lgs. 286/98; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del visto di ingresso e rifiuto del nulla osta al lavoro per decorrenza dei termini

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo e il rifiuto del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, motivato con la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998. Il TAR, riservata ogni ulteriore questione, ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di nullità della procura alle liti, poiché non risulterebbe ritualmente legalizzata o apostillata secondo quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 2 ottobre 2025, n. 11.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito l'impugnazione dei dinieghi. Ha sottoposto alle parti la questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso derivante dalla nullità della procura alle liti non ritualmente legalizzata o apostillata, assegnando trenta giorni per il deposito di deduzioni sul punto ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026 per il prosieguo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa della motivazione del rifiuto del nulla osta, ma l'ordinanza non ne esamina nel merito la portata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, di sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere; il TAR lo applica alla possibile nullità della procura alle liti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    La procura alle liti conferita all'estero deve rispettare le formalità di legalizzazione o apostille richieste; l'inosservanza può determinare un vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, secondo il precedente dell'Adunanza Plenaria richiamato dal TAR.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di possibile inammissibilità del ricorso rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per le deduzioni prima di definire il giudizio.
  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere ritualmente legalizzata o apostillata secondo le formalità applicabili; la loro omissione può incidere sulla validità della procura e sull'ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

Testo integrale

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