Ordinanza n. 3621/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento 1) del provvedimento di rigetto del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo in data 08/09/2025, protocollo n. 930, pratica n. 220027293; 2) del provvedimento di rifiuto del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano in data 11/08/2025, comunicato con istanza n. MI561028547B, per "decorrenza dei termini" ai sensi dell'art. 22 comma 5-quinquies del d.lgs. 286/98; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del visto di ingresso e rifiuto del nulla osta al lavoro per decorrenza dei termini
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo e il rifiuto del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, motivato con la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998. Il TAR, riservata ogni ulteriore questione, ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di nullità della procura alle liti, poiché non risulterebbe ritualmente legalizzata o apostillata secondo quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 2 ottobre 2025, n. 11.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l'impugnazione dei dinieghi. Ha sottoposto alle parti la questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso derivante dalla nullità della procura alle liti non ritualmente legalizzata o apostillata, assegnando trenta giorni per il deposito di deduzioni sul punto ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026 per il prosieguo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa della motivazione del rifiuto del nulla osta, ma l'ordinanza non ne esamina nel merito la portata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, di sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere; il TAR lo applica alla possibile nullità della procura alle liti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
art. 22, comma 2, c.p.a.
La procura alle liti conferita all'estero deve rispettare le formalità di legalizzazione o apostille richieste; l'inosservanza può determinare un vizio rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, secondo il precedente dell'Adunanza Plenaria richiamato dal TAR.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di possibile inammissibilità del ricorso rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per le deduzioni prima di definire il giudizio.
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere ritualmente legalizzata o apostillata secondo le formalità applicabili; la loro omissione può incidere sulla validità della procura e sull'ammissibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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