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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Rimborsi - Società in liquidazione - Necessità che il credito sia stato esposto nella dichiarazione Iva e che risulti dalla contabilità Iva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto al rimborso di un credito IVA da parte di una società posta in liquidazione. Il credito era stato indicato nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di attività e risultava dalla contabilità IVA, ma non era stato esposto nel bilancio finale della società, poiché era stato ceduto. Si discuteva quindi se la mancata indicazione nel bilancio finale impedisse il riconoscimento del rimborso.

La decisione

La Corte ha affermato che il credito IVA non è subordinato alla sua esposizione nel bilancio finale della società. È sufficiente che sia stato correttamente indicato nella dichiarazione IVA e che risulti dalla contabilità IVA, che consente all’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza del debito fiscale. La contabilità IVA, pur non avendo efficacia probatoria nei rapporti civilistici di debito e credito, documenta il credito nei confronti dell’Erario. La pretesa fondata esclusivamente sull’assenza del credito dal bilancio finale non può quindi essere accolta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    La disposizione disciplina il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione. Il diritto al rimborso può essere riconosciuto quando il credito è indicato nella dichiarazione IVA e verificabile attraverso la contabilità fiscale.

  • Principi in materia di contabilità IVA e bilancio finale della società

    L’esposizione del credito nel bilancio finale non costituisce una condizione necessaria per il rimborso IVA, purché il credito sia stato dichiarato e risulti dalla contabilità IVA. La contabilità IVA assolve a una funzione di documentazione e controllo del rapporto fiscale.

  • Cassazione civile, ordinanza 31 maggio 2013, n. 13894

    La Corte ha chiarito che, per il rimborso IVA richiesto nell’ultima dichiarazione della società, è sufficiente la risultanza del credito dalla dichiarazione e dalla contabilità IVA; non è indispensabile la sua iscrizione nel bilancio finale, anche quando il credito sia stato ceduto.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso IVA, l’elemento centrale è che il credito sia correttamente indicato nella dichiarazione IVA e supportato dalla contabilità fiscale, non necessariamente che compaia nel bilancio finale.
  • La mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di una società in liquidazione non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso, soprattutto se il credito è stato ceduto o comunque risulta documentato.
  • La contabilità IVA ha una funzione specifica nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria: permette di verificare l’esistenza e l’ammontare del credito, anche se non prova da sola i rapporti civilistici tra privati.
  • In caso di contestazione, è opportuno conservare dichiarazioni IVA, registri IVA, liquidazioni periodiche, fatture e documentazione relativa all’eventuale cessione del credito, così da dimostrare la continuità e la verificabilità della posizione fiscale.
  • L’Amministrazione finanziaria può contestare il credito sulla base della sua effettiva insussistenza o indimostrabilità, ma non esclusivamente perché esso non è stato riportato nel bilancio finale.

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