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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 168/2019 - RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO - A seguito di controllo automatizzato - Recupero credito d'imposta da dichiarazione anno precedente omessa - Necessità di emissione avviso di accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'IVA e ad altre imposte per l'anno 2010, ritenendo irregolare la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. anziché dell'art. 145 c.p.c. La controversia riguardava quindi principalmente la validità della notifica della cartella al rappresentante legale della società presso il domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria. La massima richiama inoltre il principio secondo cui, quando l'Amministrazione disconosce un credito d'imposta fondato su una dichiarazione dell'anno precedente omessa, non può utilizzare il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ma deve emettere un avviso di accertamento o di recupero.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica della cartella, eseguita al rappresentante legale della società presso il domicilio fiscale risultante dagli archivi dell'Amministrazione e perfezionata secondo l'art. 140 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. La notifica al rappresentante legale è stata considerata alternativa, e non subordinata, alla notifica presso la sede legale della società. Essendo la cartella ormai definitiva, le ulteriori contestazioni relative alle somme richieste sono state dichiarate inammissibili. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni

    La procedura automatizzata non è utilizzabile per disconoscere un credito d'imposta che deriva dalla dichiarazione dell'anno precedente quando tale dichiarazione sia stata omessa; in tale ipotesi è necessario un apposito avviso di accertamento o di recupero.

  • Art. 145 c.p.c.

    La notificazione può anche essere eseguita ... alla persona fisica che rappresenta l'ente ...

    La notifica a una persona giuridica può essere effettuata al rappresentante legale presso residenza, domicilio o dimora abituale indicati nell'atto, come modalità alternativa alla notifica presso la sede legale.

  • Art. 140 c.p.c.

    Se non è possibile eseguire la consegna ... l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune ... affigge avviso del deposito ... e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

    In caso di irreperibilità relativa o assenza del destinatario, la notifica si perfeziona mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e comunicazione al destinatario secondo le formalità previste.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune

    Per la cartella di pagamento opera una disciplina speciale: nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona secondo le modalità tributarie speciali e non richiede necessariamente la comunicazione informativa prevista ordinariamente dall'art. 140 c.p.c.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina delle notificazioni degli avvisi e degli altri atti tributari

    Si applica, per rinvio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, alle notifiche delle cartelle di pagamento nei casi di irreperibilità o assenza del destinatario.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è notificata al rappresentante legale della società presso il domicilio fiscale risultante dagli archivi tributari, la notifica può essere valida anche se non è stata effettuata presso la sede legale, perché le due modalità sono alternative.
  • In caso di assenza o irreperibilità relativa, occorre verificare puntualmente il compimento delle formalità previste per il deposito, l'affissione dell'avviso e l'eventuale comunicazione al destinatario; per le cartelle di pagamento può trovare applicazione la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
  • Una notifica irregolare o omessa incide normalmente sull'efficacia dell'atto e sulla decorrenza dei termini, ma non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità sostanziale del ruolo o della cartella.
  • Se la cartella è validamente notificata e non viene impugnata tempestivamente, diventa definitiva e non possono essere successivamente contestate, in via ordinaria, le singole somme richieste.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è limitato agli errori rilevabili direttamente dalla dichiarazione e dai dati disponibili; non può sostituire un accertamento quando l'Amministrazione debba disconoscere un credito fondato su una dichiarazione precedente omessa.

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