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Sentenza

Sentenza n. 508/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 27.12.2024, notificato il 13.01.2025, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 09.10.2014

Giustizia amministrativa202504527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, motivato dalla pendenza di un procedimento penale per omicidio colposo e dall'insufficienza dei redditi dichiarati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, notificato il 13 gennaio 2025, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto o carenza di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, abnormità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo alla pendenza di un procedimento penale per responsabilità medica colposa, non ancora definito con sentenza, nonostante le deduzioni svolte dopo il preavviso di rigetto, l'interrogatorio già effettuato e una consulenza tecnica asseritamente favorevole. Ha inoltre contestato la valutazione del requisito reddituale, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati anche i redditi della moglie, e ha invocato il proprio stabile inserimento nella società italiana, comprovato dalla formazione, dal lavoro, dalla professione medica e dalla costituzione di una famiglia.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto legittima e non irragionevole la valutazione altamente discrezionale compiuta dal Ministero in materia di concessione della cittadinanza. La pendenza del procedimento penale per omicidio colposo, relativo a fatti commessi il 2 maggio 2022 e quindi circa quattro mesi prima della presentazione dell'istanza, è stata considerata elemento idoneo a incidere negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità e di irreprensibilità della condotta, anche in assenza di una definitiva condanna penale. Rilevano, secondo il TAR, sia lo stadio del procedimento penale sia la prossimità temporale della condotta rispetto alla domanda e alla conclusione del procedimento concessorio. Non è stata ritenuta pertinente la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., poiché la valutazione amministrativa non ha natura sanzionatoria penale, ma è diretta a stabilire se sussistano sufficienti garanzie di stabile adesione ai valori della comunità nazionale, secondo una logica prognostica e precauzionale. È stata ritenuta sufficiente anche una situazione di dubbio sull'affidabilità del richiedente. Il Collegio ha omesso di esaminare il motivo relativo al reddito, poiché il decreto era fondato su più ragioni autonome e la valutazione concernente la condotta penale era di per sé idonea a sorreggere il diniego, superando la prova di resistenza. Il livello di integrazione sociale, lavorativa e familiare è stato qualificato come ordinario e necessario per il soggiorno regolare, ma non sufficiente per ottenere la cittadinanza. Il TAR ha inoltre rilevato che il rigetto non preclude la presentazione di una nuova domanda, eventualmente iure matrimonii, essendo il ricorrente coniugato con una cittadina italiana. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La concessione della cittadinanza per residenza è esercizio di un potere ampiamente discrezionale e richiede la verifica della permanenza, nel periodo di osservazione, di una condotta irreprensibile e di un adeguato inserimento nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il ricorrente ha utilizzato la memoria successiva alla comunicazione dei motivi ostativi per contestare la rilevanza del procedimento penale; il giudice ha comunque ritenuto legittima la valutazione amministrativa finale.

  • art. 27 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di considerare, in chiave prognostica e precauzionale, la pendenza di un procedimento penale ai fini della concessione della cittadinanza.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'integrazione e il rispetto delle condizioni per l'ingresso e il soggiorno regolare costituiscono condizioni ordinarie per la permanenza dello straniero, non sufficienti da sole per la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La stabile occupazione, l'assenza di pericolosità sociale e l'integrazione sociale sono considerate condizioni minime connesse al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, non equivalenti ai requisiti ulteriori richiesti per la cittadinanza.

  • art. 5 l. 91/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il rigetto della domanda per residenza non impedisce la reiterazione della domanda a diverso titolo, incluso quello derivante dal matrimonio con cittadino italiano, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per residenza l'Amministrazione esercita un potere altamente discrezionale, volto a verificare non soltanto la durata della residenza, ma anche la qualità della condotta del richiedente e la sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La pendenza di un procedimento penale, anche relativo a un reato colposo e in assenza di una sentenza definitiva, può legittimamente essere valutata in senso sfavorevole nell'ambito del giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, quando la condotta sia temporalmente prossima alla domanda e il procedimento sia ancora in corso.
  • La presunzione di non colpevolezza opera nel giudizio penale e non impedisce, in quanto tale, una valutazione amministrativa non sanzionatoria e di natura prognostica e precauzionale sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza; per negare la concessione può essere sufficiente una situazione di dubbio non irragionevolmente motivata.
  • In un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una motivazione autonomamente idonea a sorreggere la decisione rende irrilevante l'eventuale illegittimità di un'ulteriore motivazione, poiché l'atto supera comunque la prova di resistenza.
  • Lo stabile inserimento lavorativo, sociale e familiare dello straniero costituisce normalmente una condizione necessaria per il soggiorno regolare e un prerequisito per aspirare alla cittadinanza, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dall'art. 9 della legge n. 91/1992.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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