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Sentenza

Sentenza n. 15287/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento protocollo n. 588 dell'8.8.2025, con il quale l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha rigettato l'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\2\2026: - del provvedimento protocollo n. 1349 datato 16.12.2025 e comunicato a mezzo p.e.c. ai difensori il 17.12.2025 con il quale l’Ambasciata d’Italia a Beirut ha provveduto al riesame disposto da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 6786/2025 ed ha rigettato l’istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presentata dal ricorrente (riferimento pratica n. 9222); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare il già impugnato provvedimento prot. n. 588 dell’8.8.2025.

Giustizia amministrativa202511545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio disposto dall’Ambasciata d’Italia a Beirut, prima con il provvedimento dell’8 agosto 2025 e poi, a seguito del riesame ordinato in sede cautelare, con il provvedimento del 16 dicembre 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’8 agosto 2025 relativo al visto per frequentare un corso di studio nell’anno accademico 2025/2026. In sede cautelare, il TAR aveva ravvisato profili di fondatezza delle doglianze per difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei fatti, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la pratica. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato il nuovo diniego del 16 dicembre 2025, adottato all’esito del riesame, chiedendo cautelarmente di poter sostenere un’ulteriore prova di ammissione, non avendo superato il test precedente. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata; il ricorrente non ha poi svolto ulteriori difese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché il diniego originario era stato superato dal successivo provvedimento adottato in esito al riesame, impugnato con motivi aggiunti, e l’interesse oppositivo si era trasferito su quest’ultimo. Ha dichiarato improcedibili anche i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more era terminato l’anno accademico 2025/2026 per il quale era stato richiesto il visto e il ricorrente non aveva partecipato al test di ammissione. Non essendo stata manifestata una domanda risarcitoria che giustificasse l’accertamento dell’illegittimità, l’annullamento del diniego non avrebbe procurato un’utilità concreta. L’interesse ad agire deve permanere fino alla decisione e il giudice può verificarne d’ufficio la sussistenza in ogni fase rilevante. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    anche il ricorso accessorio deve ormai essere dichiarato improcedibile, come da avviso dato in udienza, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione e l’annullamento richiesto non è più idoneo a procurare un’utilità concreta al ricorrente.

  • art. 73 c.p.a.

    Alla udienza pubblica del 15.07.2026 – nel corso della quale è stato dato avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in merito ad un possibile profilo di improcedibilità del gravame – la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il giudice ha dato alle parti avviso in udienza del possibile profilo di improcedibilità prima di decidere la causa.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere fino alla decisione; il giudice amministrativo può verificarne la persistenza in ciascuna di tali fasi.
  • Quando un provvedimento impugnato è sostituito da un nuovo atto adottato a seguito del riesame disposto dal giudice, l’interesse oppositivo si trasferisce sul nuovo atto, con conseguente improcedibilità del ricorso contro quello originario.
  • La sopravvenuta conclusione del periodo accademico cui era riferita la domanda di visto, unitamente alla mancata partecipazione alla prova di ammissione e all’assenza di una domanda risarcitoria, determina il difetto di interesse alla decisione sul diniego, poiché il suo annullamento non procurerebbe un’utilità concreta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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