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Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione n. G15400 del 18.11.2025, con cui la Regione Lazio ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, precedentemente adottata in favore della ricorrente De.Da Ufficio S.r.l., del Lotto 6 (“Fornitura di materiale di cancelleria per le Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Umbria”) della “Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto d'inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio e della Regione Umbria”; - del verbale del 17.11.2025 a firma del Dirigente dell'Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti Locali della Regione Lazio e del RUP della procedura di gara, di riesame dell'aggiudicazione del Lotto 6 della gara anzidetta e valutazione delle istanze di autotutela pervenute e delle controdeduzioni di De.Da Ufficio S.r.l., recante proposta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione de qua; - delle note della Regione Lazio del 28.10.2025 e del 3.11.2025 di comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione per il Lotto 6 della gara anzidetta; - della nota della Regione Lazio del 19.5.2025 di richiesta alla ricorrente De.Da. di comprova dei requisiti di partecipazione alla gara e di invio campionatura prodotti; - ove occorrer possa, del Bando di gara e dell'intera lex specialis di gara, con particolare riguardo all'art. 20 (“VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI CONFORMITÁ”) del Disciplinare, nella parte in cui prevede che “La mancata corrispondenza dei prodotti offerti a quanto previsto nel capitolato tecnico comporta l'esclusione del concorrente”, all'art. 22 (“AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE”) del Disciplinare, nella parte in cui prevede che “La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi con quanto prescritto dal Disciplinare, Capitolato Tecnico e dai relativi allegati”, ed all'art. 3 (“CARATTERISTICHE DELLA CANCELLERIA (LOTTO 1 - 2 - 6)”) del Capitolato Tecnico, nella parte in cui prevede che “Tutti i prodotti di cancelleria offerti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative minime riportate, per singolo prodotto, nell'Allegato A “Dettaglio prodotti cancelleria” e nella parte in cui prevede “Nel corso della fornitura non è consentito eliminare prodotti offerti in sede di gara né sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni, salvo quanto previsto dal paragrafo 7”, tutti ove intesi nel senso di precludere all'operatore economico la sostituzione della campionatura presentata con prodotti conformi alle caratteristiche tecniche di gara, anche in applicazione del soccorso istruttorio, e comunque ove intesi nel senso di giustificare la mancata aggiudicazione in caso di difformità di n. 3 prodotti su n. 140 prodotti oggetto di fornitura; - del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 6 della gara sopra indicata che dovesse essere nelle more disposta in favore di altro operatore economico; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con altro operatore economico, con diritto al subentro nello stesso da parte della ricorrente, e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del Lotto 6 di una gara per la fornitura di cancelleria, disposto per la non conformità di tre prodotti alle specifiche tecniche del capitolato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con altro operatore e il subentro. Ha dedotto: violazione della lex specialis, dell’art. 97 Cost., del principio del risultato e del favor partecipationis, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e omessa valutazione delle controdeduzioni, sostenendo di essere stata esclusa senza adeguato contraddittorio e in contrasto con una precedente prassi della stazione appaltante che aveva consentito la sostituzione di campioni non conformi; violazione degli artt. 79 e 68 del d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5, per omessa valutazione dell’equivalenza funzionale dei prodotti; violazione dell’art. 101, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 13 del disciplinare, per mancata attivazione del soccorso istruttorio finalizzato alla produzione di nuovi campioni conformi; illegittimità dell’esclusione per la difformità di soli tre prodotti su 140, pari al 2,14% della fornitura, in assenza di una soglia di rilevanza; illegittimità della lex specialis ove interpretata come ostativa alla sostituzione dei campioni o idonea a giustificare l’esclusione per difformità quantitative così limitate. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la gara, aggiudicata al minor prezzo, non prevedeva un’offerta tecnica e che le difformità avrebbero potuto essere sanate o gestite in fase esecutiva.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 20 e 22 del disciplinare e l’art. 3 del capitolato qualificassero in modo chiaro e vincolante la conformità dei prodotti alle specifiche dell’Allegato A come requisito minimo essenziale, prevedendo espressamente l’esclusione per la non conformità e vietando la sostituzione o modifica dei prodotti offerti, salvo il diverso caso di prodotti fuori produzione o difficilmente reperibili. La circostanza che la gara fosse aggiudicata al minor prezzo e non prevedesse formalmente un’offerta tecnica non escludeva che le specifiche tecniche qualificassero l’offerta sotto il profilo tecnico e dovessero essere rispettate. La campionatura, in presenza di una specifica previsione della lex specialis, aveva funzione essenziale e la sua difformità poteva fondare l’esclusione. La precedente ammissione alla sostituzione di altri prodotti era stata ritenuta una prassi illegittima, non idonea a modificare la lex specialis né a fondare un affidamento tutelabile. Anche la previsione relativa alla sostituzione dei prodotti difettosi in fase esecutiva costituiva un’eccezione riferita all’esecuzione e non consentiva di sanare, in corso di gara, una non conformità già accertata. Il contraddittorio era stato rispettato mediante le richieste di chiarimenti del 28 ottobre e del 3 novembre 2025; la ricorrente, invece di rispondere nel merito alle contestazioni sui tre prodotti, aveva contestato in radice l’applicabilità dei requisiti tecnici. Il soccorso istruttorio non avrebbe potuto consentire la sostituzione dei campioni, poiché ciò avrebbe modificato elementi tecnici dell’offerta; era invece stato attivato il soccorso istruttorio procedimentale mediante richiesta di controdeduzioni e chiarimenti. È stata esclusa l’esistenza di una soglia quantitativa di tolleranza: anche una o più difformità, se riferite a requisiti minimi espressamente previsti, potevano giustificare l’esclusione, senza applicazione dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, relativo alle varianti in corso di esecuzione. Quanto all’equivalenza, il TAR ha rilevato che le specifiche erano formulate come caratteristiche tecniche cogenti e non come requisiti funzionali; inoltre la ricorrente non aveva tempestivamente dichiarato e dimostrato l’equivalenza dei prodotti contestati. In particolare, la gomma era più corta, la lavagna era laccata anziché smaltata e il registro era cartonato anziché telato. L’equivalenza non poteva essere dedotta per la prima volta in giudizio né accertata d’ufficio dalla stazione appaltante. La diversa valutazione di prodotti analoghi in altri lotti non rendeva legittima la condotta ritenuta corretta nel caso esaminato. Le domande risarcitorie e di subentro sono state conseguentemente respinte. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 del disciplinare di gara

    La mancata corrispondenza dei prodotti offerti a quanto previsto nel capitolato tecnico comporta l'esclusione del concorrente.

    La disposizione qualifica la conformità dei prodotti e delle campionature alle specifiche tecniche come requisito essenziale e prevede l’esclusione in caso di difformità.

  • art. 22 del disciplinare di gara

    La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi con quanto prescritto dal Disciplinare, Capitolato Tecnico e dai relativi allegati.

    La clausola impone l’esclusione per la non conformità dei prodotti alle prescrizioni della lex specialis.

  • art. 3 del capitolato tecnico

    Tutti i prodotti di cancelleria offerti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative minime riportate, per singolo prodotto, nell’Allegato A.

    Le specifiche dell’Allegato A sono requisiti minimi vincolanti; il difetto riscontrato prima della stipula determina la decadenza, revoca o annullamento dell’aggiudicazione.

  • art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023

    sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara

    Il soccorso istruttorio non consente di integrare o modificare la documentazione costitutiva dell’offerta tecnica o economica né di sostituire elementi tecnici dell’offerta.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi [...] non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

    Il soccorso istruttorio procedimentale consente chiarimenti e controdeduzioni, ma non la sostituzione di campioni o la modifica delle caratteristiche tecniche offerte.

  • art. 68, d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza opera quando l’operatore dimostri che la soluzione proposta soddisfa funzionalmente i requisiti richiesti, ma non consente di disapplicare requisiti minimi vincolanti della lex specialis in assenza di tale prova.

  • art. 79, d.lgs. 36/2023

    Le specifiche tecniche devono essere rispettate, salvo il ricorrere dei presupposti per la dimostrazione dell’equivalenza secondo la disciplina applicabile.

  • allegato II.5 al d.lgs. 36/2023

    Quando le specifiche tecniche sono formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il solo motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, qualora il concorrente dimostri nella propria offerta, con ogni mezzo appropriato, che le soluzioni proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti richiesti.

    La clausola di equivalenza presuppone specifiche formulate in termini funzionali e una dimostrazione dell’equivalenza già nell’offerta; non impone alla stazione appaltante un accertamento d’ufficio né consente una dimostrazione tardiva in giudizio.

  • art. 120, d.lgs. 36/2023

    La disciplina delle varianti in corso di esecuzione non può essere utilizzata per ricavare una soglia di irrilevanza delle difformità dell’offerta in fase di gara.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Le domande di inefficacia del contratto e di subentro sono prive di fondamento quando viene respinta la domanda di annullamento dell’esclusione o dell’annullamento dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede espressamente che la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche minime costituisce requisito essenziale e sanziona la difformità con l’esclusione, la stazione appaltante deve escludere l’operatore il cui prodotto o campione non rispetti tali specifiche, anche se la gara è aggiudicata al minor prezzo e non prevede formalmente un’offerta tecnica.
  • La campionatura può costituire elemento essenziale dell’offerta quando la lex specialis la richiede per verificare l’idoneità tecnica dei prodotti; la sua difformità rispetto ai requisiti minimi può quindi giustificare l’esclusione.
  • Il soccorso istruttorio procedimentale consente di chiedere chiarimenti e controdeduzioni sul contenuto dell’offerta, ma non permette di sostituire campioni non conformi o modificare caratteristiche tecniche dell’offerta, perché ciò violerebbe il principio di immodificabilità dell’offerta e la par condicio.
  • Il principio del risultato e il favor partecipationis non consentono di introdurre una soglia quantitativa di tolleranza non prevista dalla lex specialis: anche la difformità di un numero limitato di prodotti può giustificare l’esclusione quando riguarda requisiti minimi essenziali.
  • Il principio di equivalenza può consentire l’ammissione di un prodotto difforme solo quando le specifiche siano formulate in termini funzionali e l’operatore dimostri tempestivamente, già nell’offerta, l’idoneità equivalente della soluzione proposta; in difetto, la stazione appaltante non deve compiere d’ufficio tale verifica e il giudice non può sostituirsi all’operatore.
  • Una prassi illegittima precedentemente seguita dalla stazione appaltante, consistente nel consentire la sostituzione di prodotti o campioni non conformi, non può derogare alla lex specialis, né fondare il diritto alla reiterazione della medesima condotta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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