Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Un dipendente del Ministero della giustizia, già infermiere presso l'O.P.G. di Aversa, aveva ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto a fruire del servizio mensa, in alternativa mediante buono pasto, anche per il turno notturno 20.00-8.00, con decorrenza dal 1° luglio 1998. Il Ministero aveva proposto appello sostenendo, tra l'altro, che il lavoratore fosse transitato dal 1° aprile 2008 nei ruoli del servizio sanitario nazionale e che, quindi, difettasse la legittimazione passiva per il periodo successivo; in cassazione ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con cui si invocava l'esistenza di un precedente giudicato tra le medesime parti, derivante da altra sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per aver la sentenza impugnata violato quel giudicato; 3) nullità per violazione dell'art. 81 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere solo parzialmente il gravame, limitando l'eventuale condanna al periodo anteriore al 1° aprile 2008, invece di confermare integralmente la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha osservato che dagli atti emergevano due sentenze del Tribunale tra le stesse parti e che, quindi, la questione sostanziale da esaminare era quella della litispendenza, ritualmente eccepita dal Ministero. La Corte d'appello, però, si era limitata a un cenno nella parte espositiva senza esaminare specificamente il motivo di appello e senza verificare se le due cause avessero il medesimo petitum e la medesima causa petendi. Per tale omissione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 360, n. 4, c.p.c.
fondamento della dedotta nullità della sentenza per vizi processuali
art. 112 c.p.c.
la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censurando l'omesso esame del motivo di appello
art. 360, n. 3, c.p.c.
dedotto per la lamentata violazione o falsa applicazione di legge
art. 39 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la questione di litispendenza tra giudizi
art. 2909 c.c.
invocato in relazione all'efficacia del giudicato
art. 81 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla legittimazione ad agire e alla corretta delimitazione soggettiva della domanda
art. 366 c.p.c.
richiamato in tema di specificità del ricorso e di localizzazione degli atti processuali, oltre che per l'ammissibilità del controllo sul fatto processuale
Massime di principio
- Quando in appello viene specificamente dedotta una questione processuale decisiva, come la litispendenza o l'esistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti, il giudice di secondo grado deve esaminarla espressamente e verificare i presupposti della preclusione processuale; un mero riferimento incidentale nella motivazione non basta a soddisfare l'obbligo di pronuncia.
- In sede di legittimità, se è denunciato un error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare il vizio processuale, purché il ricorso rispetti il requisito di specificità e consenta la localizzazione degli atti rilevanti.
- L'omesso esame di un motivo di appello che investa una questione potenzialmente dirimente determina nullità della sentenza impugnata e comporta la cassazione con rinvio, con assorbimento degli ulteriori motivi non scrutinati.
- La verifica dell'esistenza di un pregiudicato processuale tra due cause richiede l'accertamento concreto dell'identità di parti, petitum e causa petendi; in difetto di tale verifica la decisione è viziata.
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