Cassazione Penale, Ordinanza n. 32664/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno alla pena di tre mesi di reclusione e 100 euro di multa per furto consumato, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e non esplicitava le ragioni della censura secondo quanto richiesto dall'art. 581 c.p.p.; la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando l'abitualità del comportamento criminoso e la pluralità di precedenti e condotte, anche relative a reati contro il patrimonio e a reati commessi per finalità di lucro. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto come furto tentato. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la consumazione ricorre quando l'agente consegue, anche per un breve periodo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se viene immediatamente bloccato dalla polizia giudiziaria; secondo la sentenza impugnata, tale disponibilità era stata conseguita. Con il terzo motivo ha censurato la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché i giudici di merito avevano fornito una motivazione non manifestamente illogica, valorizzando il corposo casellario giudiziario e la sistematicità e abitualità della commissione di reati protrattesi nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non correlato alle ragioni della decisione impugnata, il secondo manifestamente infondato alla luce del criterio della disponibilità effettiva della refurtiva quale elemento distintivo tra furto consumato e tentato, e il terzo non consentito o comunque manifestamente infondato, essendo adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
La condotta è stata qualificata come furto consumato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata applicata in presenza di un comportamento ritenuto abituale, desunto dalla pluralità di condotte e precedenti valorizzati dai giudici di merito.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione determina l'inammissibilità per aspecificità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono state esaminate nei limiti propri del giudizio di legittimità.
art. 56 c.p.
Il tentativo è stato escluso perché l'agente aveva conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare ogni elemento dedotto dalla difesa.
art. 99 c.p.
La condanna riportava la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non presentino la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con l'argomentazione della decisione censurata.
- Il furto è consumato quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un tempo breve; l'immediato intervento della polizia giudiziaria non trasforma il fatto in tentativo se tale disponibilità è stata già acquisita.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
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