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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26681/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una persona che sosteneva di essere trasportata su un motoveicolo e di aver riportato lesioni in un sinistro stradale. La domanda era stata indirizzata nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo e del proprietario del motoveicolo, ma in primo grado era stata dichiarata inammissibile perché il giudice aveva ritenuto non applicabile l'azione prevista dall'art. 141 cod. ass., in quanto il sinistro era stato ricostruito come investimento del motoveicolo contro un cervo, dunque con coinvolgimento di un solo veicolo e non di almeno due. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la danneggiata deduceva, in primo luogo, violazione degli artt. 141 e 148 cod. ass., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la tutela del trasportato e avesse trascurato i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale sulla necessaria protezione del passeggero, anche se proprietario del veicolo o corresponsabile del sinistro. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 281-sexies, 352 e 190 c.p.c., assumendo che la corte avesse deciso immediatamente dopo la discussione orale, senza concedere i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, così comprimendo il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l'azione ex art. 141 cod. ass. è una tutela rafforzata ma presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli; quando nel sinistro è coinvolto un solo veicolo, il trasportato può eventualmente agire ai sensi dell'art. 144 cod. ass., ma ciò richiede che la domanda sia proposta anche nei confronti del responsabile civile e che vi sia una domanda di accertamento della responsabilità del vettore, circostanze mancate nel caso concreto. Ha inoltre osservato che le ulteriori rationes decidendi della sentenza d'appello non erano state utilmente censurate e che le decisioni della Corte di giustizia invocate riguardavano ipotesi diverse, cioè il concorso colposo del trasportato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la corte ha ritenuto che la decisione orale in appello fosse conforme all'art. 352 c.p.c. nel testo applicabile, che le parti non avessero sollevato obiezioni o chiesto termini scritti, e che la predisposizione di una bozza di decisione prima dell'udienza non integri di per sé nullità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005

    L'azione diretta del terzo trasportato è tutela aggiuntiva e rafforzata, ma è applicabile solo quando nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli; se vi è il coinvolgimento di un solo veicolo, la norma non opera.

  • art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005

    È la via azionabile dal trasportato quando il sinistro coinvolge un solo veicolo, purché la domanda sia proposta anche contro il responsabile civile e secondo la struttura propria dell'azione contro l'assicuratore del responsabile.

  • art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005

    artt. 141, 145 e 148 cod. ass.

    Norma richiamata dalla parte a sostegno della domanda risarcitoria nell'ambito dell'azione contro l'assicuratore RCA.

  • art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005

    artt. 141, 145 e 148 cod. ass.

    Norma richiamata dalla parte a sostegno della domanda risarcitoria nell'ambito dell'azione contro l'assicuratore RCA.

  • art. 2054 c.c.

    Richiamato per indicare che, fuori dall'art. 141 cod. ass., la responsabilità del conducente/vettore segue le regole ordinarie della circolazione e richiede la relativa domanda di accertamento o condanna.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La decisione orale in appello, con sentenza depositata lo stesso giorno, è stata ritenuta legittima se adottata nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 352 c.p.c.

  • art. 352 c.p.c.

    Nel testo applicabile, consente alla corte d'appello di decidere con discussione orale e deposito della sentenza entro i termini previsti; se le parti non richiedono i termini scritti, la decisione orale non è nulla.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato in relazione allo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la cui omissione non integra vizio se le parti non ne abbiano chiesto il deposito e abbiano accettato la trattazione orale.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità processuale è sanata quando la parte non compie il comportamento necessario per far valere la violazione, ad esempio non opponendosi alla trattazione orale senza termini scritti.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.; art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.

    Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge per il primo motivo e nullità processuale per il secondo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    art. 360-bis, primo comma, n. 2 c.p.c.

    Richiamato per escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo in presenza di pieno contraddittorio effettivamente svolto.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in tema di autosufficienza e modalità di deduzione del vizio processuale nel ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in tema di produzione degli atti necessari al controllo del vizio processuale dedotto.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla deliberazione in camera di consiglio dopo la discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, secondo la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass. costituisce una tutela rafforzata e aggiuntiva, ma presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli; in difetto, non è invocabile.
  • Se il sinistro coinvolge un solo veicolo, la tutela del trasportato va eventualmente ricondotta all'azione ordinaria contro il responsabile civile e il suo assicuratore, secondo l'art. 144 cod. ass., con i relativi presupposti processuali e sostanziali.
  • Le pronunce della Corte di giustizia sulla protezione del trasportato rilevano, in particolare, nelle ipotesi di concorso colposo del passeggero o di limitazioni sproporzionate della garanzia, ma non superano il requisito del coinvolgimento di più veicoli previsto dalla disciplina nazionale dell'azione ex art. 141 cod. ass.
  • Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola rende definitiva la relativa statuizione e impedisce la cassazione della decisione.
  • Nel giudizio di appello, la decisione resa con trattazione orale e immediato deposito è legittima se il rito applicabile la consente e se le parti hanno potuto interloquire effettivamente, senza opporsi o chiedere i termini scritti previsti per le difese conclusionali.
  • La predisposizione anticipata di una bozza di decisione non integra di per sé nullità, purché la decisione resti suscettibile di modifica all'esito della discussione e del contraddittorio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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