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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

CAD (Centri di Assistenza Doganale). D.M. Finanze n. 549 del 1992. REG. CEE n. 2913 del 12/10/1992. Rappresentanza indiretta. Sottoscrizione bollette doganali. Responsabilità. Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di rettifica dell'accertamento e la sanzione (21/08/2013) relativi a importazioni di cellule fotovoltaiche. L'Agenzia deduceva che il CAD (C S s.r.l.), avendo sottoscritto le bollette doganali IMZ in nome proprio pur operando in rappresentanza indiretta per la società importatrice M. s.r.l., era divenuto dichiarante e quindi debitore solidale delle imposte (IVA/da¬zi) dovute. Inoltre l'Agenzia contestava l'affermazione di incompetenza territoriale della Dogana di Ancona, richiamando la modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 374/1990 (D.L. 16/2012 conv. 2012) che attribuisce competenza all'ufficio che svolge le verifiche con accesso.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane. Ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale (applicabile la norma modificata entrata in vigore il 29/04/2012) e, sul merito, ha concluso che il CAD, avendo agito in rappresentanza indiretta e sottoscritto le dichiarazioni in proprio, è divenuto dichiarante e quindi responsabile in solido per le imposte connesse alle operazioni doganali. La Commissione ha riformato la decisione impugnata, confermando la legittimità dell'avviso di rettifica prot. 27024RU e della sanzione prot. A305000-190-2013 del 21/08/2013. Ha condannato C S s.r.l. alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • D.M. Finanze n. 549 del 1992 (disciplinante i CAD)

    I CAD sono società di spedizionieri abilitate a emettere dichiarazioni doganali in rappresentanza diretta e indiretta; devono acquisire e verificare formalmente la documentazione fornita dal proprietario delle merci e svolgere controlli di diligenza nella presentazione delle dichiarazioni.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 201

    "...3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana ... le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori..."

    Se la dichiarazione è redatta in nome proprio dal rappresentante indiretto, costui è dichiarante e, nei casi in cui avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere l'erroneità dei dati, può essere considerato debitore solidale rispetto alla persona per conto della quale è stata presentata la dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11 (come modificato dal D.L. n.16/2012, conv. L. 2012)

    "l'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale"

    La competenza a rivedere le dichiarazioni spetta all'ufficio che esegue le verifiche con accesso, indipendentemente dall'ufficio presso cui le dichiarazioni erano state originariamente accettate; la norma è applicabile agli atti emanati dopo la sua entrata in vigore (principio tempus regit actum).

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. sent. n. 9773/2010, n. 1574/2012, n. 3285/2012, n. 13308/2013)

    La Suprema Corte ha chiarito che lo spedizioniere/doganale che presenta merci in dogana in nome proprio (anche nell'ambito di procedure semplificate) risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale è stata fatta la presentazione, potendo valutare la veridicità dei documenti dati i suoi requisiti professionali.

  • L. n. 213/2000 e decreto attuativo del 7/12/2000 (procedure semplificate art.76 Reg. CEE 2913/92)

    Norme che hanno disciplinato le procedure semplificate e il rilascio delle relative autorizzazioni ai CAD, rafforzando il ruolo e le responsabilità tecniche dei centri nell'ambito delle dichiarazioni doganali.

Massime di principio

  • Un CAD che, nell'ambito della rappresentanza indiretta, sottoscrive le dichiarazioni in nome proprio diventa dichiarante e può essere considerato debitore solidale delle imposte connesse all'operazione doganale.
  • La qualifica professionale del CAD comporta un obbligo di diligenza specifica: deve controllare la regolarità formale e la veridicità della documentazione, soprattutto quando la dichiarazione comporta agevolazioni fiscali o aliquote ridotte.
  • La mera affermazione di aver agito come 'passacarte' o di avere eseguito ordini di terzi non esonera il CAD dalla responsabilità se, dati la natura dell'attività e le informazioni a disposizione, avrebbe dovuto rilevare irregolarità.
  • L'ufficio doganale che esegue le verifiche con accesso è competente a rivedere le dichiarazioni oggetto di controllo anche se queste sono state accettate presso altro ufficio (applicazione dell'art. 11 modificato).
  • In presenza di dubbi sulla documentazione, il CAD deve astenersi dall'asseverare la dichiarazione e richiedere chiarimenti o documentazione integrativa; il mancato approfondimento può integrare colpa professionale.
  • Per gli operatori privati, è prudente conservare evidenze delle verifiche effettuate (richieste documentali, riscontri, rifiuti di asseverazione) per difendersi da contestazioni successive.
  • La legittimità degli atti amministrativi (compresa la determinazione della competenza) si valuta in base alle norme vigenti al momento della loro emanazione (principio tempus regit actum).

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