Cassazione Penale, Sentenza n. 33565/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, disposta dalla Corte d'appello di Bari, della loro condanna emessa con giudizio abbreviato per il delitto di tentata estorsione aggravata (entrambi) e, per Losito, anche per violenza privata. Contestavano in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Perrini Antonio (contraddizioni sulla collocazione temporale dell'episodio incendiario, mancanza di riscontri esterni, ripetute audizioni e modifiche di attribuzioni di responsabilità) e denunciavano travisamento della prova e carenza di riscontri oggettivi, oltre a sostenere un presunto intento calunniatorio della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché reiterativi di doglianze già proposte in appello e perché attengono alla valutazione del fatto e delle prove, materia riservata al giudice di merito. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esaustiva, coerente e priva di manifeste contraddizioni, confermando la valutazione di attendibilità della persona offesa (anche nonostante correzioni temporali), la rilevanza delle dichiarazioni del teste Di Filippo e la smentita dell'ipotesi di calunnia. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Applicato per irrogare la sanzione economica a carico dei ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Massima S.U. 19/7/2012 (Rv. 253214)
S.U.4146 del 19/7/2012, Rv.253214
Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna, purché il giudice verifichi e motivi la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto con un vaglio più penetrante rispetto a quello per altri testimoni.
Giurisprudenza sulla limitazione del sindacato di cassazione
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv.283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv.269217
La Corte di cassazione non può rileggere i fatti o rivalutare le prove a mo' di terzo grado di merito; la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra vizio di legittimità, salvo manifeste contraddizioni nella motivazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti per la condanna se il giudice di merito effettua un'adeguata verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca e motiva tale valutazione in modo congruo e logico.
- La Corte di cassazione è limitata nel riesame delle prove: non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione fattuale, salvo quando emergano palesi contraddizioni o travisamenti della prova.
- Incoerenze formali o correzioni nella ricostruzione temporale (es. spostamento dell'anno) non annullano automaticamente l'attendibilità se il racconto resta complessivamente coerente e collegabile ad altri riferimenti certi.
- La mera ipotesi difensiva di intento calunniatorio richiede elementi di riscontro concreti; non è sufficiente a delegittimare la testimonianza se la stessa e altre prove la smentiscono.
- La relazione lavorativa o personale tra un teste e la persona offesa non comporta, di per sé, inattendibilità del teste: va valutata dal giudice di merito nell'ambito del compendio probatorio.
- Gli appellanti che ripropongono in cassazione censure già trattate in appello rischiano l'inammissibilità: è essenziale indicare profili di illegittimità specifici e rilevanti di diritto per ottenere l'ammissibilità del ricorso.
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