Sentenza n. 1840/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1691/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1691/2024, relativa all’attribuzione della carta docente, ai buoni elettronici e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1691/2024, notificata al Ministero nel marzo 2025 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria. Il giudicato aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta docente e a emettere buoni elettronici di euro 500,00 per gli anni scolastici spettanti a ciascuna ricorrente, oltre agli interessi, nonché a corrispondere le spese processuali nella parte posta a carico dell’Amministrazione. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero è rimasto inadempiente. Le ricorrenti hanno quindi domandato l’accertamento della mancata esecuzione, l’ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la mancata impugnazione del titolo giudiziale, la formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini di cui all’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Sono state poste a carico del Ministero le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza
È stato invocato dalle ricorrenti per ottenere una penalità di mora; il dispositivo non liquida tuttavia una somma giornaliera.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per procedere in ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina i criteri di liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento anche agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Il termine per presentare la parcella decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
DPCM 28 novembre 2016
da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Individua le modalità e le condizioni di utilizzo della carta docente e dei relativi buoni elettronici, cui l’amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche legittimano l’ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento dell’amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione competente, purché dotato delle adeguate competenze tecniche.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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