Cassazione Penale, Ordinanza n. 30635/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo sulla recidiva è stato reputato inammissibile perché non dedotto in appello; la doglianza sulla pena è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza di merito aveva già fornito una motivazione congrua sulla quantificazione sanzionatoria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24/09/2025. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo riguardava la recidiva, ma la Corte rileva che tale questione non era stata oggetto del precedente atto di appello; il secondo lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, questione che era stata solo genericamente prospettata in appello. La sentenza impugnata aveva tuttavia motivato in modo adeguato e logico la quantificazione della pena, fissata su un margine solo minimo rispetto al minimo edittale. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile per entrambe le censure.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove che non siano state devolute con l'atto di appello, poiché esse restano estranee al thema decidendum del giudizio di cassazione.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando sia proposta in modo generico e la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- Una pena determinata in prossimità del minimo edittale, se adeguatamente giustificata dal giudice di merito, non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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