Cassazione Penale, Sentenza n. 10735/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Lecce contestando: (1) la mancata e insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà delle fatture emesse e utilizzate (vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); (2) la ritenuta "restituzione" di somme alla società 3FG Martuccio s.r.l. e la presunta coincidenza temporale/di importi tra incassi e bonifici, ritenendo insufficiente la prova del rientro di capitali; (3) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione alla luce della successive modifiche legislative (art. 157 e ss. c.p. e legge n. 148/2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul punto della prescrizione ha ritenuto che la norma estensiva del termine (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dalla legge n. 148/2011) è entrata in vigore il 17 settembre 2011 e i reati contestati si sono consumati in parte dopo tale data (fino al 18/9/2011 e fino al 31/12/2011), con conseguente esclusione della prescrizione. Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto congrua e analitica la motivazione dei giudici di merito: la fittizietà delle fatture è stata ricostruita sulla base di plurimi elementi convergenti (esigua struttura aziendale e mezzi, mancanza di documentazione giustificativa, anomalie nelle movimentazioni in contanti annotate come "conto soci" e successivo rientro nelle disponibilità dei soci, assenza di riscontri contabili in capo a Macram s.r.l.), sicché le censure difensive non hanno dimostrato l'insussistenza del reato. Le condanne confermate in Corte d'appello restano dunque valide.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 2)
Articolo relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto che il reato è istantaneo e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione o, se più fatture nel medesimo periodo d'imposta, all'emissione dell'ultima fattura; le fatture contestate sono state giudicate, anche in parte, fittizie.
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 8)
Articolo relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha valutato la data di consumazione (ultime fatture emesse fino al 18/9/2011 e al 31/12/2011) per determinare termini di prescrizione e responsabilità.
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 17, comma 1-bis)
Norma che estende di un terzo il termine di prescrizione per i reati fiscali: la Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge di conversione (legge n. 148/2011) a partire dal 17/9/2011, quindi rilevante per i fatti contestati consumati dopo tale data.
legge n. 148 del 2011
Legge di conversione che ha determinato l'entrata in vigore dell'estensione del termine di prescrizione; la Corte ha applicato la data di entrata in vigore (17/9/2011) per il calcolo della prescrizione.
art. 157-161 cod. pen.
Norme generali sulla prescrizione: la Corte ha tenuto conto della disciplina generale integrata dalla specifica estensione prevista per i reati tributari (art. 17 d.lgs. 74/2000) nel calcolo dei termini e delle sospensioni/interruzioni.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Articolo che circoscrive i motivi di ricorso in Cassazione: i ricorrenti hanno impugnato per vizio di motivazione (lett. e) e per violazione di legge (lett. b)), ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o prive di specificità.
art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.
Richiamato nel contesto del conteggio dei giorni di sospensione per legittimo impedimento del difensore (la sentenza computa 60 giorni ai sensi del richiamo normativo); la Corte ha incluso tali sospensioni nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La fittizietà delle fatture può essere provata con elementi indiziari convergenti (incongruenze nella struttura aziendale, assenza di mezzi e personale compatibili con l'attività fatturata, mancanza di documentazione giustificativa, anomalie nelle movimentazioni bancarie e in contanti).
- Il reato di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture inesistenti è tipicamente istantaneo: si considera consumato al momento della presentazione della dichiarazione ai fini fiscali o, per emissioni multiple nello stesso periodo d'imposta, al momento dell'ultima fattura.
- La mera esistenza di pagamenti o della registrazione contabile delle fatture non esclude di per sé la fittizietà; occorre valutare la congruità e la compatibilità tra capacità operativa dell'emittente e importi fatturati.
- In presenza di rapporti tra parti correlate (es. familiari o soci), è necessaria documentazione puntuale a giustificazione delle operazioni e dei movimenti di denaro; l'assenza di tali giustificazioni rafforza l'ipotesi di sovrafatturazione e rientro di capitale.
- Per il calcolo della prescrizione vanno considerate la data di consumazione secondo la giurisprudenza consolidata, le modifiche legislative intervenute (con la relativa data di entrata in vigore) e i periodi di sospensione/interruzione processuali; errori in tali conteggi possono portare a rigetto delle eccezioni di prescrizione.
- Le valutazioni della Commissione Tributaria non sono vincolanti per la valutazione penale: il giudice penale può fondare la propria decisione su elementi di prova diversi o su valutazioni diverse dei medesimi elementi contabili e finanziari.
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