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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10735/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Lecce contestando: (1) la mancata e insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà delle fatture emesse e utilizzate (vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); (2) la ritenuta "restituzione" di somme alla società 3FG Martuccio s.r.l. e la presunta coincidenza temporale/di importi tra incassi e bonifici, ritenendo insufficiente la prova del rientro di capitali; (3) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione alla luce della successive modifiche legislative (art. 157 e ss. c.p. e legge n. 148/2011).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul punto della prescrizione ha ritenuto che la norma estensiva del termine (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dalla legge n. 148/2011) è entrata in vigore il 17 settembre 2011 e i reati contestati si sono consumati in parte dopo tale data (fino al 18/9/2011 e fino al 31/12/2011), con conseguente esclusione della prescrizione. Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto congrua e analitica la motivazione dei giudici di merito: la fittizietà delle fatture è stata ricostruita sulla base di plurimi elementi convergenti (esigua struttura aziendale e mezzi, mancanza di documentazione giustificativa, anomalie nelle movimentazioni in contanti annotate come "conto soci" e successivo rientro nelle disponibilità dei soci, assenza di riscontri contabili in capo a Macram s.r.l.), sicché le censure difensive non hanno dimostrato l'insussistenza del reato. Le condanne confermate in Corte d'appello restano dunque valide.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 2)

    Articolo relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto che il reato è istantaneo e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione o, se più fatture nel medesimo periodo d'imposta, all'emissione dell'ultima fattura; le fatture contestate sono state giudicate, anche in parte, fittizie.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 8)

    Articolo relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha valutato la data di consumazione (ultime fatture emesse fino al 18/9/2011 e al 31/12/2011) per determinare termini di prescrizione e responsabilità.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 17, comma 1-bis)

    Norma che estende di un terzo il termine di prescrizione per i reati fiscali: la Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge di conversione (legge n. 148/2011) a partire dal 17/9/2011, quindi rilevante per i fatti contestati consumati dopo tale data.

  • legge n. 148 del 2011

    Legge di conversione che ha determinato l'entrata in vigore dell'estensione del termine di prescrizione; la Corte ha applicato la data di entrata in vigore (17/9/2011) per il calcolo della prescrizione.

  • art. 157-161 cod. pen.

    Norme generali sulla prescrizione: la Corte ha tenuto conto della disciplina generale integrata dalla specifica estensione prevista per i reati tributari (art. 17 d.lgs. 74/2000) nel calcolo dei termini e delle sospensioni/interruzioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.

    Articolo che circoscrive i motivi di ricorso in Cassazione: i ricorrenti hanno impugnato per vizio di motivazione (lett. e) e per violazione di legge (lett. b)), ma la Corte ha ritenuto le censure infondate o prive di specificità.

  • art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Richiamato nel contesto del conteggio dei giorni di sospensione per legittimo impedimento del difensore (la sentenza computa 60 giorni ai sensi del richiamo normativo); la Corte ha incluso tali sospensioni nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La fittizietà delle fatture può essere provata con elementi indiziari convergenti (incongruenze nella struttura aziendale, assenza di mezzi e personale compatibili con l'attività fatturata, mancanza di documentazione giustificativa, anomalie nelle movimentazioni bancarie e in contanti).
  • Il reato di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture inesistenti è tipicamente istantaneo: si considera consumato al momento della presentazione della dichiarazione ai fini fiscali o, per emissioni multiple nello stesso periodo d'imposta, al momento dell'ultima fattura.
  • La mera esistenza di pagamenti o della registrazione contabile delle fatture non esclude di per sé la fittizietà; occorre valutare la congruità e la compatibilità tra capacità operativa dell'emittente e importi fatturati.
  • In presenza di rapporti tra parti correlate (es. familiari o soci), è necessaria documentazione puntuale a giustificazione delle operazioni e dei movimenti di denaro; l'assenza di tali giustificazioni rafforza l'ipotesi di sovrafatturazione e rientro di capitale.
  • Per il calcolo della prescrizione vanno considerate la data di consumazione secondo la giurisprudenza consolidata, le modifiche legislative intervenute (con la relativa data di entrata in vigore) e i periodi di sospensione/interruzione processuali; errori in tali conteggi possono portare a rigetto delle eccezioni di prescrizione.
  • Le valutazioni della Commissione Tributaria non sono vincolanti per la valutazione penale: il giudice penale può fondare la propria decisione su elementi di prova diversi o su valutazioni diverse dei medesimi elementi contabili e finanziari.

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