Sentenza del 27/05/2020 n. 9907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'Irpeg 2002 per il disconoscimento di minusvalenze (Euro 7.617.000) generate dalla cessione di un ramo d'azienda intra-gruppo. L'Amministrazione aveva qualificato l'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973; la società ha sostenuto l'esistenza di valide ragioni economiche (produzione ormai non competitiva, volontà di liquidare il ramo e ricollocare il personale) e ha censurato anche profili procedurali e di motivazione dell'accertamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso (errori di diritto per applicazione contraddittoria della norma antielusiva e ultrapetizione) e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato il giudizio alla stessa Commissione in diversa composizione, perché riesamini la controversia alla luce dei principi enunciati: in particolare il giudice d'appello ha riconosciuto le ragioni economiche dell'operazione (escludendo l'intento elusivo) ma poi ha comunque disconosciuto parte delle minusvalenze fondandosi sull'art. 37-bis, errore logico-giuridico perché l'inopponibilità prevista dall'art. 37-bis richiede l'accertamento dell'intento elusivo; inoltre il giudice regionale ha pronunciato oltre i limiti delle contestazioni (ultrapetizione). Il primo motivo (nullità per presunta mancata considerazione dei chiarimenti ai sensi dell'art. 37-bis) è stato rigettato come implicitamente valutato
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articolo 37-bis
"privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti"
La norma rende "inopponibili" all'Amministrazione le operazioni prive di valide ragioni economiche e con intento di elusione. Se il giudice riconosce valide ragioni economiche, non può fondare il disconoscimento sull'art. 37-bis: l'inopponibilità è condizionata all'accertamento dell'intento elusivo
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiama i principi della decisione conforme alle conclusioni e all'istruttoria. Usato per censurare pronunce del giudice d'appello che omettono l'esame di motivi o decidono oltre i limiti delle pretese (ultrapetizione)
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.3), per violazione dell'art.112 e omesso esame di questioni decisive (n.4) e per insufficiente motivazione (n.5). La Corte ha utilizzato tali doglianze per accogliere i motivi che denotavano errore di diritto e vizio motivazionale/ultrapetizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: n. 869/2019; n. 439/2015; n. 3938/2014)
Affermano il principio secondo cui l'abuso del diritto si configura quando l'elemento predominante dell'operazione è l'elusione fiscale priva di valide ragioni economiche; e ribadiscono che la libertà di impresa consente scelte che possono avere effetti fiscali diversi se esistono valide ragioni economiche
Massime di principio
- Se il giudice riconosce valide ragioni economiche che giustificano un'operazione, non può poi applicare l'art. 37-bis per disconoscere gli effetti fiscali: l'antielusivo trova applicazione solo se è accertato l'intento elusivo.
- La contestazione fiscale basata esclusivamente sull'elusione non autorizza il giudice ad introdurre e decidere su altre ragioni non addotte nell'atto impositivo; decisioni su voci contabili diverse dall'impostazione dell'accertamento configurano ultrapetizione.
- Le censure procedurali relative al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 37-bis (comma 4/5) devono essere esaminate, ma la loro mancata accoglienza può risultare implicita nella motivazione. Occorre verificare la coerenza tra la statuizione e la motivazione per valutare l'eventuale nullità procedurale.
- In caso di valutazioni di valore (perizie sui beni ceduti) il giudice deve confrontare esplicitamente le valutazioni tecniche rispetto alle censure dell'avviso: tuttavia, se l'unico caposaldo dell'accertamento è l'elusione, le critiche alla stima non possono giustificare l'applicazione dell'art. 37-bis quando l'elusione è esclusa.
- Il rimedio corretto in presenza di contraddizioni logiche fra motivazione e dispositivo (per es. riconoscimento di ragioni economiche ma contemporaneo disconoscimento per antielusione) è la cassazione con rinvio perché la controversia sia riesaminata coerentemente con i principi di diritto enunciati.
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