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Sentenza

Sentenza n. 897/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare recante ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente sui mappali -OMISSIS- e di rimessa in pristino stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS- del 13.01.2022; - per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione.

Giustizia amministrativa202300098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di un tratto di viabilità abusiva realizzato sui terreni dei ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione sostenendo, in primo luogo, la nullità dell'atto per l'esistenza di un sequestro penale preventivo sulle aree interessate, che avrebbe reso giuridicamente impossibile l'esecuzione del ripristino. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento, richiamando la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso e la condizione di proprietari incolpevoli. In terzo luogo, hanno lamentato la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, buon andamento ed economicità, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, sebbene identiche, nei confronti dei diversi proprietari delle aree attraversate dalla strada. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'ordinanza e dal comportamento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il sequestro penale è una misura cautelare temporanea che impedisce soltanto l'esecuzione immediata del ripristino, ma non determina la nullità o l'invalidità dell'ordine di demolizione. Il destinatario può chiedere il dissequestro ai sensi dell'art. 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; inoltre, durante l'efficacia del sequestro, l'eventuale mancata ottemperanza non comporta la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 31, commi 2 e 3, individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. L'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dalla sua responsabilità nella realizzazione dell'opera, dal dolo o dalla colpa e dalla buona fede. La condizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza. Anche secondo l'orientamento più favorevole invocato dai ricorrenti, essi non avevano comunque dimostrato di aver posto in essere tutte le iniziative necessarie per costringere il responsabile dell'abuso al ripristino. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché l'amministrazione può adottare provvedimenti distinti riferiti alle singole aree e posizioni giuridiche, senza obbligo di emanare un'unica ordinanza per l'illecito edilizio unitario. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza della domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati i commi 2, 3 e 4, senza trascrizione testuale.

    I commi 2 e 3 consentono di rivolgere l'ordine di demolizione congiuntamente al proprietario e al responsabile dell'abuso, configurando un obbligo reale del proprietario indipendente dalla sua responsabilità soggettiva; il comma 4 esclude la sanzione per mancata ottemperanza durante l'impedimento derivante dal sequestro.

  • art. 85 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    La possibilità di chiedere il dissequestro del bene esclude che il sequestro penale costituisca un impedimento assoluto all'esecuzione dell'ordine di demolizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono richiamati i presupposti per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

    La norma è richiamata esclusivamente per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

    Le disposizioni sono richiamate quale fondamento della protezione dei dati personali nel provvedimento.

Massime di principio

  • La pendenza di un sequestro penale preventivo sull'area interessata da un abuso edilizio impedisce temporaneamente l'esecuzione materiale dell'ordine di demolizione, ma non ne determina la nullità o l'invalidità; l'eventuale mancata ottemperanza durante il sequestro non comporta la relativa sanzione, ferma la possibilità di chiedere il dissequestro per eseguire il ripristino.
  • Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione può essere legittimamente emanato sia nei confronti del responsabile dell'abuso sia del proprietario dell'area, anche quando quest'ultimo non abbia partecipato alla realizzazione dell'opera e sia incolpevole, poiché l'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde da dolo, colpa e buona fede.
  • La buona fede e l'estraneità del proprietario alla realizzazione dell'abuso possono assumere rilievo ai fini dell'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, ma non escludono di per sé la legittimità dell'ordine demolitorio; secondo l'orientamento richiamato, il proprietario deve comunque dimostrare di aver adottato iniziative idonee a ottenere dal responsabile la rimozione dell'abuso.
  • In presenza di un illecito edilizio unitario che interessa più proprietà, l'amministrazione può adottare ordinanze di demolizione separate, riferite alle singole aree e posizioni soggettive, senza violare i principi di buon andamento, collaborazione o economicità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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