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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della Determina n. -OMISSIS- del 23.12.2024 a firma del Dirigente del Settore 01 – Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e Appalti, Agricoltura del Comune di Lecce, avente ad oggetto “Avviso progressioni tra le aree regime transitorio in deroga art. 13 comma 6 CCNL 2019-2021 – Approvazione Verbali e Graduatorie di merito – PEG 1.10.8”; - dei verbali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice per la progressione tra le aree riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e pieno del Comune di Lecce per la copertura di n.1 posto nell’area “Funzionari ad elevata qualificazione (ex Cat D) – profilo amministrativo presso il CDR 3 – Ufficio Contenzioso Tributario” e della graduatoria finale di merito ivi allegata; - della scheda valutativa della Commissione esaminatrice recante l’attribuzione alla prima classificata del punteggio di p. 58, nonché di tutti gli atti amministrativi e procedimentali presupposti, collegati, connessi, coevi e successivi e/o conseguenti e consequenziali, anche di costituzione del rapporto di pubblico impiego, noti e non noti alla ricorrente e comunque pregiudizievoli e lesivi.

Giustizia amministrativa202500295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di approvazione dei verbali e della graduatoria di merito relativa alla progressione tra le aree per un posto di funzionario ad elevata qualificazione, nonché gli atti della commissione e la scheda valutativa della candidata prima classificata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva interna riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e pieno del Comune di Lecce, per la copertura di un posto nell’area dei funzionari ad elevata qualificazione, profilo amministrativo presso l’Ufficio Contenzioso Tributario. Con il primo motivo ha contestato il punteggio attribuito alla candidata originariamente prima classificata, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 4, lettere a) e c), dell’avviso di selezione. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio di motivazione della valutazione e della graduatoria. In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda e ha ordinato all’Amministrazione il riesame degli atti. A seguito del riesame e di una nuova istruttoria della commissione, il Comune ha adottato una nuova determinazione, riformulato la graduatoria e dichiarato definitivamente vincitrice la ricorrente, che ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la nuova determinazione adottata dall’Amministrazione all’esito del riesame avesse integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, dichiarandola vincitrice e sostituendo la precedente graduatoria. Il nuovo atto è stato qualificato come espressione di una rinnovata e autonoma valutazione amministrativa, non meramente confermativa, fondata su ulteriore istruttoria, anche se adottata a seguito dell’ordinanza cautelare. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone il conseguimento del bene della vita, mentre la seconda ricorre quando l’utilità dell’eventuale decisione venga meno senza che il bene sia stato conseguito. Il TAR ha inoltre richiamato la funzione del remand cautelare, quale misura atipica diretta a restituire all’Amministrazione il potere di riesaminare integralmente la fattispecie. Le spese sono state poste a carico del Comune in ragione della soccombenza virtuale, poiché il riesame aveva dato luogo all’adozione del provvedimento richiesto e aveva confermato la fondatezza dei vizi dedotti; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando la parte ricorrente abbia conseguito integralmente, anche mediante una successiva determinazione amministrativa, il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché presuppone il venir meno dell’utilità della decisione senza il conseguimento del bene della vita richiesto.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La tutela cautelare è atipica e consente al giudice di adottare tutte le misure idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul ricorso, compreso il rinvio all’Amministrazione per un nuovo esame.

  • art. 5, comma 4, lett. a) e c), dell'Avviso di selezione

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le prescrizioni dell’avviso costituivano il parametro dedotto per contestare il punteggio attribuito alla candidata originariamente prima classificata; il testo della sentenza non ne specifica il contenuto.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. richiede la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante il conseguimento del bene della vita perseguito; non coincide con la sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone invece il venir meno dell’utilità della decisione senza il conseguimento di tale bene.
  • Quando, a seguito di un remand cautelare, l’Amministrazione svolge una nuova istruttoria e adotta un atto innovativo che sostituisce quello impugnato e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere definito con la cessazione della materia del contendere.
  • Il remand è una tecnica di tutela cautelare atipica che restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale, senza imporre necessariamente un determinato esito; l’Amministrazione deve conformarsi ai principi enucleati dal giudice, ma può adottare anche un atto con identico contenuto dispositivo se fondato su diversa motivazione o su un procedimento rinnovato.
  • La riedizione del potere amministrativo successiva al remand, quando dia luogo a un atto non meramente confermativo ma autonomo e sostitutivo, determina il trasferimento dell’interesse del ricorrente verso il nuovo atto; se quest’ultimo è integralmente satisfattivo, il giudizio originario si definisce per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione quando il riesame abbia condotto all’adozione del provvedimento richiesto e abbia confermato la fondatezza dei vizi dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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