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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16316/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assistito)

La controversia

Un lavoratore si era rivolto a un patronato per avere assistenza e conteggi sulla propria posizione pensionistica in vista di una possibile risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all'esodo. Secondo l'attore, gli operatori del patronato gli avevano fornito informazioni e conteggi errati circa i requisiti e l'importo della futura pensione, inducendolo così ad aderire alla proposta di risoluzione del rapporto; una volta cessato il lavoro, egli aveva poi percepito un trattamento pensionistico inferiore a quello prospettato, con conseguente danno patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la domanda ravvisando la responsabilità del patronato, anche per il fatto dei dipendenti. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo sia l'esistenza di un mandato scritto necessario sia una responsabilità ex art. 2043 c.c. per le informazioni rese, qualificate come meri consigli privati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4 D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 e dell'art. 1325 c.c., sostenendo che il rapporto con il patronato poteva essere validamente instaurato anche oralmente o per fatti concludenti, senza forma scritta ad substantiam; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, affermando che il patronato doveva rispondere delle informazioni erronee e dell'affidamento ingenerato, anche in ragione dei doveri informativi derivanti dal rapporto professionale e della responsabilità per fatto degli ausiliari; 3) omesso esame e violazione dell'art. 116 c.p.c. per il preteso travisamento di un documento di causa relativo ai contatti intercorsi con il patronato prima e dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che l'art. 4 del D.M. n. 193/2008 non impone una forma scritta ad substantiam per la validità del mandato al patronato, ma prevede la scrittura come modalità ordinaria del conferimento dell'incarico, in un quadro di libertà delle forme; ha inoltre osservato che, una volta ricostruito un rapporto professionale a forma libera tra assistito e patronato, occorre verificare l'esattezza dell'informazione resa e il nesso causale tra la prestazione erronea e la decisione del lavoratore. Il terzo motivo è stato considerato assorbito, poiché il giudice di rinvio dovrà comunque riesaminare il materiale probatorio alla luce dei principi affermati. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. 10 ottobre 2008, n. 193

    "il mandato ... deve contenere: a) l'espressa indicazione del mandatario; b) la data e l'oggetto del mandato; c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica; d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali"

    La disposizione è stata letta come regolante una forma ordinaria di conferimento dell'incarico al patronato, non come previsione di forma scritta necessaria ad substantiam per la validità del mandato.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in difetto di previsione espressa, il contratto è a forma libera e il rapporto con il patronato può nascere anche oralmente o per comportamenti concludenti.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ha escluso che la fattispecie debba essere ricondotta a una mera responsabilità aquiliana per informazioni private; ha invece valorizzato la possibile esistenza di un rapporto professionale da cui derivano obblighi di diligenza e corretta informazione.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di un rapporto professionale, il soggetto incaricato può rispondere anche dell'operato dei propri dipendenti e ausiliari nell'esecuzione della prestazione.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato come titolo di responsabilità per il fatto dei dipendenti; il ricorrente ha sostenuto che, comunque qualificata la responsabilità, sussistessero gli elementi per imputare al patronato le condotte dei propri ausiliari.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare il presunto travisamento e la non corretta valutazione di un documento di causa da parte del giudice di merito.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il mandato al patronato, in mancanza di una previsione legislativa espressa di forma scritta ad substantiam, può essere validamente conferito anche oralmente o per fatti concludenti, dovendosi preferire una lettura di libertà delle forme.
  • Le disposizioni che prevedono modalità formali di conferimento dell'incarico devono essere interpretate in senso non estensivo quando siano poste a tutela dell'assistito e non contengano un'espressa sanzione di invalidità.
  • Quando tra assistito e soggetto professionalmente qualificato si instaura un rapporto di fatto o professionale, l'obbligato deve dimostrare la correttezza della prestazione informativa resa e, se del caso, la riconducibilità causale del danno alla condotta inesatta.
  • L'erronea informazione fornita nell'ambito di un rapporto professionale non può essere degradata a mero consiglio privato se si inserisce in un'attività di assistenza e consulenza idonea a ingenerare affidamento qualificato.
  • Nel giudizio di risarcimento per informazione inesatta, il nesso causale va verificato con riguardo alle decisioni effettivamente assunte sulla base dell'informazione ricevuta e delle eventuali circostanze sopravvenute che abbiano superato precedenti valutazioni.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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