Sentenza n. 298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di sgombero di un’area acquisita al patrimonio comunale per effetto di lottizzazione abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l’ordinanza di sgombero dell’area e delle opere presenti, adottata dal Comune sul presupposto dell’acquisizione gratuita dei terreni ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. 380/2001. Deducevano, in sintesi, che il Comune avrebbe dovuto agire davanti al giudice civile mediante azioni possessorie o petitorie, poiché l’area sarebbe appartenuta al patrimonio disponibile e non a quello indisponibile dell’ente; che l’ordinanza di sgombero sarebbe stata rivolta a soggetti diversi da quelli destinatari dell’originaria ordinanza di demolizione; che la società appellante avrebbe acquistato la proprietà o comunque la disponibilità dei terreni con l’omologazione del concordato fallimentare, anteriore alla trascrizione dell’ordinanza comunale di acquisizione; che la tardiva trascrizione dell’ordinanza del 2008 ne avrebbe determinato l’inopponibilità; che l’acquirente sarebbe stato in buona fede; che l’assoluzione pronunciata in sede penale per il reato di lottizzazione abusiva avrebbe escluso i presupposti dell’acquisizione; che l’ordinanza fosse carente di motivazione e istruttoria e che fosse stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento. Veniva inoltre contestata l’individuazione della persona fisica quale destinataria dell’ordine di sgombero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001 si produca direttamente per legge, dopo il decorso di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione, e determini un acquisto a titolo originario in favore del Comune. Poiché l’acquisizione si era perfezionata nel 2008, essa era anteriore all’omologazione concordataria del 2023; la successiva trascrizione dell’ordinanza non incideva sull’effetto acquisitivo già prodotto. Inoltre, il criterio dell’anteriorità delle trascrizioni opera nei conflitti tra acquisti a titolo derivativo, non nei rapporti tra acquisto originario del Comune e successivo acquisto derivativo del privato. In ogni caso, la trascrizione comunale era intervenuta prima della trascrizione del decreto di omologazione. L’acquisto originario comporta la caducazione del diritto dominicale preesistente e degli eventuali diritti reali gravanti sull’area. Il Comune non era quindi tenuto ad agire davanti al giudice civile: l’ordine di sgombero costituiva il terminale esecutivo dei provvedimenti urbanistico-edilizi di acquisizione e demolizione, dotati di esecutorietà e suscettibili di esecuzione coattiva da parte dell’amministrazione. La società, avendo rivendicato la proprietà dell’area, era correttamente individuata quale destinataria dell’ordine; anche la persona fisica poteva esservi destinataria, poiché la sua presenza sul luogo era stata accertata e non risultava assistita da titolo. L’assoluzione penale non impediva la valutazione amministrativa: la pronuncia penale riguardava profili propri della responsabilità penale, inclusi l’elemento soggettivo, e non aveva escluso la legittimità urbanistica dell’intervento né quella dell’ordinanza di acquisizione, già confermata in sede amministrativa. È stata infine esclusa la violazione della partecipazione procedimentale, applicandosi l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’ordine di rilascio costituiva l’esito vincolato dell’acquisizione comunale. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
“Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune”
L’acquisizione dell’area si produce direttamente per legge allo scadere del termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di sospensione, configurandosi come acquisto a titolo originario. La trascrizione ha funzione di pubblicità e non costituisce il presupposto dell’effetto acquisitivo.
art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
“Il provvedimento comporta l’immediata sospensione dei lavori ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari”
La trascrizione dell’ordinanza è funzionale alla pubblicità del divieto di disporre dei suoli e delle opere; la sua tardività non impedisce l’acquisizione già prodottasi ex lege, potendo rilevare al più nei rapporti civilistici tra privati.
art. 823 c.c.
Il potere generale di autotutela esecutiva sui beni pubblici non esclude che l’amministrazione possa procedere direttamente allo sgombero quando l’ordine costituisca l’atto terminale esecutivo di provvedimenti urbanistico-edilizi di acquisizione e demolizione dotati di esecutorietà.
art. 828 c.c.
La disciplina dei beni patrimoniali indisponibili non impedisce, nel caso esaminato, l’esecuzione amministrativa dello sgombero, poiché il potere esercitato trovava fondamento specifico nella normativa urbanistico-edilizia.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’ordine di sgombero quando il provvedimento è vincolato e risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale di assoluzione fa stato nel giudizio amministrativo, nei limiti previsti, quanto ai fatti materiali accertati, ma non vincola il giudice amministrativo nella qualificazione amministrativa dell’antigiuridicità né rispetto ai profili propri dell’illecito urbanistico-amministrativo.
art. 2909 c.c.
Il giudicato amministrativo formatosi sulla legittimità dell’ordinanza di acquisizione è stato ritenuto opponibile all’avente causa della parte soccombente.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dei terreni prevista dall’art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001 si produce direttamente per legge allo scadere del termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di sospensione, in assenza di revoca, e costituisce un acquisto a titolo originario in favore del Comune.
- Poiché l’acquisto comunale ex art. 30 d.P.R. 380/2001 è a titolo originario, il criterio dell’anteriorità delle trascrizioni non risolve il conflitto tra tale acquisto e un successivo acquisto privato a titolo derivativo; l’acquisto originario determina la caducazione del diritto dominicale preesistente e degli altri diritti reali gravanti sull’area.
- La mancata o tardiva trascrizione dell’ordinanza di acquisizione ex art. 30 d.P.R. 380/2001 non incide sulla validità dell’acquisizione già perfezionatasi ex lege e può rilevare, al più, nei rapporti civilistici tra privati.
- Quando l’ordine di sgombero costituisce il terminale esecutivo di provvedimenti urbanistico-edilizi di acquisizione e demolizione, l’amministrazione può procedere coattivamente senza promuovere previamente azioni possessorie o petitorie davanti al giudice civile.
- L’assoluzione penale per il reato di lottizzazione abusiva non preclude l’accertamento amministrativo dell’abuso urbanistico e la valutazione degli effetti acquisitivi previsti dall’art. 30 d.P.R. 380/2001, quando la pronuncia penale riguardi profili soggettivi o comunque non abbia escluso la legittimità urbanistica dell’intervento.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordine di sgombero quando questo costituisce l’esito vincolato dell’acquisizione comunale e non risulta che la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’atto.
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