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Sentenza

Sentenza n. 5373/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sent. n. 1741/2025 pubbl. il 24/09/2025 RG n. 5172/2024, presso Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro 2.500,00 ovvero 500,00 euro per ciascun dei seguenti anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Giustizia amministrativa202602785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 1741/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, per complessivi € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 1741/2025, pubblicata il 24 settembre 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle, secondo il sistema proprio della Carta Docente, il valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento degli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo regolarmente instaurato il giudizio: il ricorso era stato notificato e depositato il 2 maggio 2026, erano rispettati i termini dimezzati del rito camerale e risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della PA. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, benché gravato dell’onere di provare il fatto estintivo del diritto. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attribuendo la Carta Docente per le annualità riconosciute, con rivalutazione e interessi legali già previsti dal titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza; il compenso commissariale è stato fissato in € 500,00, a carico del Ministero. Ha respinto la distinta domanda di applicazione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché il titolo da eseguire aveva già riconosciuto rivalutazione e interessi legali secondo il regime indicato. Spese di lite a carico del Ministero, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per attuare le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e i provvedimenti a esse equiparati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 2 maggio 2026 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola in allegato al ricorso del 20 aprile 2026.

    Nel caso concreto, la tempestività del deposito è stata verificata applicando il dimezzamento dei termini previsto per il rito camerale.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 2 maggio 2026 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nola in allegato al ricorso del 20 aprile 2026.

    L’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario presuppone che ne sia comprovata la qualità di cosa giudicata; nel caso, il requisito risultava dall’attestazione della cancelleria.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata conforme al suo originale - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) – a mezzo p.e.c., come da allegati 3 e ss al ricorso, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

    Il giudice ha ritenuto che la copia del provvedimento giudiziale attestata conforme e notificata costituisse titolo esecutivo, senza necessità della formula esecutiva, ai fini dell’azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata conforme al suo originale - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) – a mezzo p.e.c., come da allegati 3 e ss al ricorso, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l’infruttuoso decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha accertato il rispetto di tale condizione.

  • art. 2697 c.c.

    Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione in parte qua del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe , da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe.

    Spetta all’amministrazione che resiste all’ottemperanza dimostrare il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo; in mancanza di tale prova, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza de qua.

    In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Mette conto evidenziare come la sentenza de qua abbia statuito il diritto della parte all’ adempimento in forma specifica per le annualità richieste in ricorso, e segnatamente all’attribuzione secondo il sistema proprio della carta docente – atteso che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

    L’esecuzione deve rispettare il contenuto del giudicato: l’attribuzione in forma specifica della Carta Docente per le annualità riconosciute, con rivalutazione e interessi legali nei limiti previsti dalla norma dalla maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Gennaro Del Gaudio , dichiaratosi antistatario.

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché la formazione del giudicato sia comprovata e siano rispettate le condizioni processuali e il termine dilatorio previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra l’avvenuta esecuzione o altro fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo, il giudice ordina l’adempimento secondo il contenuto specifico del giudicato e può fissare un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere accessori ulteriori o diversi da quelli già stabiliti nel titolo da eseguire; nel caso, è stata respinta la richiesta di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. perché il giudicato già contemplava rivalutazione e interessi legali secondo il regime ivi indicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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