Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 673/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di ogni idonea misura cautelare - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 dicembre 2025, pubblicata il 19 dicembre 2025 sul sito istituzionale, nella parte in cui l'avv. -OMISSIS- è stata reputata non idonea all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, con conseguente nomina di altri professionisti; - dei verbali del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma - Sezione Autonoma per i magistrati onorari del 4 giugno 2025 e del 17 settembre 2025 e della relativa scheda valutativa; - delle schede di valutazione del magistrato affidatario per il tirocinio svolto in ambito penale, dottoressa -OMISSIS-, e del magistrato collaboratore, dottoressa -OMISSIS-; - della graduatoria del concorso, allo stato non conosciuta, nella parte in cui l'avv. -OMISSIS- non dovesse più comparire nel novero dei magistrati onorari ammessi al tirocinio; - dei decreti di nomina dei magistrati onorari adottati dal Ministero della Giustizia, allo stato non conosciuti, in esito alle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025; - per quanto occorrer possa, di tutti gli altri atti del procedimento, anche non conosciuti, nella misura in cui sono da ritenersi lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresa la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 novembre 2025 di nomina di 52 magistrati onorari, nella parte in cui non compare l'avv. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha ritenuto la ricorrente non idonea all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, con gli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 dicembre 2025, nella parte in cui l'ha ritenuta non idonea all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, nonché i verbali e la scheda valutativa del Consiglio giudiziario, le schede di valutazione relative al tirocinio penale, la graduatoria, i decreti ministeriali di nomina e gli ulteriori atti del procedimento. Dal testo emerge che la censura riguardava la valutazione negativa dell'idoneità manifestata durante il tirocinio penale e la deduzione di vizi procedurali, senza ulteriore specificazione delle singole doglianze.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto il giudizio dell'amministrazione logico e fondato su risultanze attendibili circa la manifestata inidoneità della ricorrente durante il tirocinio penale. Ha inoltre escluso, in sede cautelare, la sussistenza dei vizi procedurali lamentati e ha richiamato i limiti del sindacato del giudice amministrativo sui giudizi valutativi dell'amministrazione nella materia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per difetto del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il ricorso difetta del fumus boni iuris, anche se il periculum non viene espressamente esaminato.
  • Il giudizio amministrativo sull'idoneità maturata durante un tirocinio per l'accesso a funzioni pubbliche può essere confermato in sede cautelare quando risulti logico e fondato su risultanze attendibili.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi valutativi dell'amministrazione incontra limiti, non potendo sostituire la propria valutazione a quella amministrativa salvo profili di manifesta illogicità, inattendibilità o altri vizi rilevanti.
  • L'assenza di vizi procedurali rilevanti esclude, in sede cautelare, la possibilità di accordare la sospensione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.