Cassazione Penale, Sentenza n. 3721/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fabretti ha impugnato l'ordinanza del 15/03/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza lo ammetteva alla detenzione domiciliare ma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ritenendolo socialmente pericoloso. Il ricorso deduce la violazione dell'art. 47 legge 26/7/1975 n. 354 (Ord. pen.) e censura la motivazione, lamentando che il Tribunale abbia basato il diniego esclusivamente sulla gravità dei reati (artt. 416, 648-ter c.p. e artt. 2 e 10-ter d.lgs. 74/2000) senza valutare adeguatamente gli elementi di revisione critica e i comportamenti successivi: assenza di precedenti, condotta regolare durante gli arresti domiciliari, avvio di percorso risocializzante documentato da relazione UEPE e informazioni di polizia, attaccamento familiare, dedizione al lavoro (autorizzata dal giudice della cognizione) e ammissione di responsabilità. Si contesta inoltre la mancata valutazione della possibilità di circoscrivere l'affidamento mediante prescrizioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione che ha rigettato l'affidamento in prova. Ha annullato l'ordinanza nella parte impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che il Tribunale ha motivato in modo eccessivamente sintetico, facendo prevalere la sola gravità dei reati senza una congrua analisi della condotta successiva, delle relazioni degli organi di osservazione (UEPE) e degli elementi indicativi dell'avvio della revisione critica; in mancanza di tale valutazione bilanciata la motivazione è carente. La concessione della detenzione domiciliare non è stata impugnata e resta ferma.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; la giurisprudenza e la sentenza richiamano che la concessione richiede valutazione della gravità del reato ma soprattutto dell'avvenuto o avviato processo di revisione critica del condannato. Non è richiesta emenda completa, ma l'emersione di elementi positivi e dell'avvio del percorso di risocializzazione; il giudice deve motivare esaminando le relazioni degli organi di osservazione e la condotta successiva, pur non essendo vincolato ai loro giudizi di idoneità.
codice penale, artt. 416 e 648-ter
Gli articoli indicano la natura e la gravità dei reati contestati al condannato; la sentenza ricorda che la gravità del reato costituisce un elemento di partenza nella valutazione ma non può essere l'unico fondamento per escludere l'affidamento in prova senza considerare la condotta successiva e l'avvio della revisione critica.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 10-ter
Riferimenti alle norme relative ai reati tributari (o connessi) per i quali è stata pronunciata la condanna; analogamente a quanto sopra, la sola gravità di tali reati non giustifica, senza adeguata motivazione, il rigetto dell'affidamento in prova.
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei reati: il giudice deve svolgere una valutazione bilanciata che includa la condotta successiva alla commissione del reato e l'eventuale avvio di revisione critica.
- Non è necessario che il condannato abbia già completato l'emenda: è sufficiente che dalle risultanze dell'istruttoria emerga l'avvio concreto del processo di revisione critica e segnali positivi utili a un giudizio prognostico favorevole.
- Il giudice deve esaminare e motivare specificamente le relazioni degli organi di osservazione (es. UEPE) e le informazioni di polizia; tali relazioni non vincolano il giudice ma sono elementi essenziali della motivazione.
- Prima di escludere l'affidamento in prova si deve valutare la possibilità di modulare la misura con prescrizioni restrittive: l'ampiezza della libertà consentita può essere contenuta mediante obblighi e condizioni, non implicando automaticamente il diniego della misura.
- La condotta tenuta durante misure alternative già sperimentate (es. arresti domiciliari) e l'attività lavorativa autorizzata vanno valutate come elementi positivi ai fini della concessione dell'affidamento.
- Se la motivazione è generica o omissiva circa l'analisi degli elementi di personalità e di comportamento successivi, la decisione è annullabile e il provvedimento deve essere rinviato per un nuovo esame motivato.
- La detenzione domiciliare e l'affidamento in prova sono misure diverse con fini diversi: l'ammissione a una misura meno ampia non sostituisce l'obbligo di valutare separatamente l'idoneità all'affidamento in prova.
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