Sentenza n. 105/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 03.03.2025 nel procedimento avente rg 163/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 marzo 2025. La pronuncia, regolarmente notificata, aveva riconosciuto il diritto delle interessate a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Sulla sentenza si era formato il giudicato, ma l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità del credito né allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alle ricorrenti dal giudice del lavoro, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'amministrazione in forza del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 39 c.p.a.
È richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza del creditore e dotato dei poteri necessari per adottare gli atti contabili e organizzativi indispensabili all'esecuzione del giudicato.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza del credito o sull'azionabilità della pretesa e senza prova dell'avvenuto adempimento, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza al giudicato.
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