Cassazione Civile, Sentenza n. 728/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla classificazione doganale di una partita di apparecchi Polaroid Cube/Cube Plus importati dalla Cina: l'Ufficio aveva liquidato maggiori dazi e IVA ritenendo gli apparecchi videocamere digitali/action cam (applicando una voce tariffaria con aliquota maggiore), mentre le società li avevano qualificati come fotocamere digitali. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso delle società per vizi di motivazione dell'avviso di accertamento; la CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo i prodotti fotocamere digitali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo errata applicazione dei regolamenti e delle note della nomenclatura combinata, in particolare rispetto alla corretta individuazione della categoria action cam.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte fondamentale, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rimandando la causa alla Corte di merito per nuovo esame. La Corte ha stabilito i criteri giuridici di classificazione: per distinguere fotocamere digitali da videocamere digitali con doppia funzione è essenziale valutare la qualita e la durata della registrazione video (in particolare la capacita di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti di video a risoluzione 800x600 o superiore a 23 fps); la sottovoce riservata alle action cam (NC 8525 80 99) e la relativa applicazione richiedono che l'apparecchio sia in grado di registrare file audio/video anche da fonti esterne in modo autonomo. La CTR dovrà verificare questi elementi tecnici dei modelli Cube/Cube Plus e, in base all'esito, riclassificare la merce nella voce corretta.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (nomenclatura combinata)
Allegato I e Regole di interpretazione; sottovoci NC 8525 80 30, 8525 80 91, 8525 80 99
Costituisce il quadro tariffario di riferimento. La Corte richiama che la classificazione si basa sulle caratteristiche oggettive indicate nelle voci e nelle note premesse alle sezioni e capitoli e sulla funzione principale del prodotto.
Note esplicative della nomenclatura combinata e Note SA alla voce 8525
2015/C 076/01 e lett. B della voce 8525
Chiariscono i criteri tecnici distintivi: per le fotocamere la possibile registrazione video e i limiti di durata/risoluzione; per le videocamere la capacita di registrare sequenze filmate su memoria interna o supporti esterni e le caratteristiche tipiche.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2014
Regolamentazione distintiva tra sottovoci 91 e 99
Analiticamente differenzia le sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 indicando criteri utili per la distinzione, utilizzati dalla giurisprudenza nazionale.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014
Regolamento di esecuzione relativo alle action cam
Era richiamato dall'Ufficio per classificare le action cam nella sottovoce 8525 80 99, ma la Corte segnala che il Regolamento era stato dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia nelle cause GROFA (C-435/15 e C-666/15), e pertanto non può costituire parametro autonoma oltre le note e la NC.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale)
Regolamento istitutivo del nuovo codice doganale
Citato in sede amministrativa dall'Ufficio; la CTP aveva rilevato la sua inapplicabilità temporale rispetto alla data di importazione, ma la Cassazione ha concentrato il giudizio sui criteri di classificazione tariffaria.
Art. 360 e art. 366 cod. proc. civ.
Articolo 360, primo comma, n. 3; articolo 366, primo comma, n. 3
Art. 360 utilizzato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme comunitarie; art. 366 per la verifica dei requisiti di ammissibilita del ricorso per cassazione (esposizione dei fatti e posizioni processuali).
Massime di principio
- La classificazione doganale si basa sulle caratteristiche oggettive e sulla funzione principale percepita del prodotto, non su mere denominazioni commerciali.
- Per prodotti a doppia funzione (foto e video) il criterio decisivo è la capacita di registrazione video in termini di durata e risoluzione: registrazione ininterrotta di almeno 30 minuti a 800x600 pixels (o superiore) a 23 fps costituisce elemento discrimante per escludere la qualifica come semplice fotocamera.
- La distinzione tra sottovoce 8525 80 91 e 8525 80 99 dipende, per la sottovoce 99, dalla capacità autonoma della macchina di registrare file audio/video anche da fonti esterne alla videocamera; porte USB o memoria removibile non sono di per sé discrimanti.
- La presenza o meno dello zoom ottico non è elemento essenziale per la qualificazione come videocamera digitale.
- In caso di contestazioni simili, occorre fornire alla autorità giudicante prove tecniche documentali (specifiche tecniche, test di registrazione, certificazioni tecniche, eventuali ITV) e dimostrare la funzione principale agli occhi del consumatore e del fabbricante.
- Regolamenti di esecuzione comunitari che eccedono l'ambito delle note della NC possono essere dichiarati invalide; pertanto la valutazione deve sempre confrontarsi con la NC e le note esplicative e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Se l'accertamento amministrativo si fonda su norme non applicabili o non indicate correttamente, il contribuente può difendersi chiedendo l'esame tecnico della merce e l'applicazione dei criteri consolidati di classificazione.
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