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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48277/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 30/04/2021 che aveva dichiarato non doversi procedere per tardività della querela relativa al reato di appropriazione indebita aggravata. Il ricorso in Cassazione deduceva errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, all'epoca dei fatti (2012), il reato di appropriazione indebita era procedibile d'ufficio e che la modificazione della procedibilità operata dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, con la disciplina transitoria dell'art. 12, implica regole particolari quando il procedimento è già pendente. In presenza di procedimento pendente il pubblico ministero o il giudice devono informare la persona offesa della facoltà di proporre querela e il termine decorre da tale informazione; inoltre, la costituzione di parte civile può rendere superfluo l'avviso. La Corte di appello aveva omesso questi rilievi e aveva impropriamente dichiarato l'improcedibilità per tardività della querela. Quindi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è rimessa anche la liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Indica il reato di appropriazione indebita; all'epoca dei fatti era procedibile d'ufficio.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione.

  • decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, art. 10

    Ha previsto la procedibilità a querela per l'appropriazione indebita a regime successivo rispetto ai fatti di causa.

  • decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, art. 12 (disciplina transitoria)

    "per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato" e disposizione sul procedimento pendente

    Stabilisce che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore la decorrenza del termine per la querela può essere sospesa fino all'entrata in vigore o, se il procedimento è pendente, decorre dal giorno in cui la persona offesa è informata dal PM o dal giudice; norma chiave per valutare la ritualità della querela nei casi di mutamento del regime di procedibilità.

  • art. 649-bis cod. pen.

    Richiamato come eccezione non rilevante nel caso di specie.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione in materia penale, invocata quale titolo del gravame.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili; norma applicata per il rinvio agli effetti civili.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza Salatino e successive pronunce: Greco, Magnanelli, ecc.)

    La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina transitoria serve a mettere la persona offesa in condizione di esercitare la querela e che, quando il procedimento è pendente o la persona si è già costituita parte civile, non si può sanzionare la tardività della querela con improcedibilità quando ciò contrasta con il principio di ragionevolezza.

Massime di principio

  • Se il reato era procedibile d'ufficio al momento del fatto e successivamente la legge lo rende procedibile a querela, va applicata la disciplina transitoria: non si può automaticamente dichiarare improcedibile l'azione per una querela presentata tardivamente senza verificare il regime transitorio.
  • Quando la modifica della procedibilità interviene mentre il procedimento è pendente, il pubblico ministero o il giudice devono informare la persona offesa della facoltà di proporre querela; il termine decorre dall'informazione.
  • La costituzione della persona offesa come parte civile può rendere superfluo l'avviso previsto dalla disciplina transitoria ai fini della decorrenza del termine per la querela.
  • Per valutare la ritualità della condizione di procedibilità occorre guardare al momento in cui decorre il termine secondo la disciplina transitoria, non a regole anteriori al mutamento normativo; ciò evita risultati irragionevoli che favorirebbero chi non ha esercitato l'azione in modo coerente con l'evoluzione normativa.
  • In impugnazione in Cassazione si può ottenere l'annullamento della decisione di merito limitatamente agli effetti civili quando la doglianza attiene alla correttezza della valutazione sulla procedibilità a querela e sulle conseguenze civilistiche.

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