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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19428/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del G.U.P. del 18/11/2025 che, ai sensi dell'art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen., aveva ordinato la restituzione degli atti al P.M. ritenendo non emergenti dagli atti le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi. Il P.M. denunciava l'abnormità del provvedimento (sotto profilo strutturale e funzionale), sostenendo che la nuova disciplina potesse determinare uno stallo processuale e che l'ordinanza, se vincolante, sarebbe stata impugnabile ai sensi dell'art. 111, comma 7 Cost.; in subordine il P.M. proponente chiedeva sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 423 comma 1-bis e 608 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost. Infine il P.M. denunciava la violazione di legge e il travisamento dei fatti nella valutazione dell'aggravante della minorata difesa (artt. 61 n.5 e 577 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.). Ha ricostruito la sequenza procedimentale: dopo l'ordinanza del 18/11/2025 il P.M. ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio con le aggravanti; in udienza preliminare il P.M. si è poi adeguato all'invito del G.U.P. ed ha eliminato le aggravanti; la difesa ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato sull'imputazione priva di aggravanti. Poiché l'ammissione del rito abbreviato sull'imputazione così definita ha reso irrevocabile l'assetto processuale rispetto alle aggravanti, una pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata non avrebbe più potuto procurare al P.M. un vantaggio processuale concreto e attuale. Perciò la Corte ha rifiutato di entrare nel merito delle questioni sostanziali e costituzionali e non ha disposto condanne per spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 423, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Il G.U.P. può disporre la restituzione degli atti al P.M. se ritiene non emergere dagli atti la sussistenza di aggravanti; la Corte ha considerato che, se successivamente il P.M. si adegua eliminando le aggravanti e si procede su quell'imputazione, il ricorso del P.M. contro l'ordinanza può perdere interesse concreto e attuale

  • art. 591, comma 1, lett. a), codice di procedura penale

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse dell'impugnante

  • art. 568, comma 4, codice di procedura penale

    Richiamato nella ricostruzione dei requisiti dell'interesse ad impugnare, come condizione soggettiva dell'azione di impugnazione

  • art. 415-bis, codice di procedura penale

    Richiamato nella sequenza procedimentale (notifica dell'avviso di conclusione delle indagini) che ha mostrato l'evoluzione dell'imputazione e la sopravvenuta perdita d'interesse del P.M.

  • art. 111, comma 7, Costituzione

    Norma costituzionale evocata dal ricorrente per sostenere la ricorribilità dell'ordinanza se avesse natura decisoria e definitiva; la Corte non ha però esaminato il merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso

  • artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione

    Richiamati dal P.M. in prospettiva di possibile conflitto costituzionale della disciplina processuale; la Corte non ha statuuto sulla questione per sopraggiunta carenza d'interesse

  • art. 608, codice di procedura penale

    Richiamato nella prospettazione del P.M. in tema di impugnabilità dell'ordinanza restitutoria; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito

  • art. 61 n.5 e art. 577 n.4, codice penale

    Norme penali relative alle circostanze aggravanti (minorata difesa e futili motivi) che il P.M. sosteneva erroneamente escluse dal G.U.P.; la Corte non ha deciso sul merito della loro applicabilità

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare in sede penale richiede utilità concreta, immediata e attuale: se, nel frattempo, la situazione procedurale cambia in modo da rendere inefficace l'annullamento richiesto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta
  • L'ordinanza di restituzione degli atti ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. può essere efficace nel determinare la riformulazione dell'imputazione; se il P.M. successivamente si adegua o modifica l'imputazione, ciò può cancellare l'utilità dell'impugnazione contro l'ordinanza
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di corretta interpretazione della disciplina sull'ammissione/controllo delle aggravanti vanno valutate solo se permane un interesse concreto alla decisione: i giudici di legittimità non decidono questioni meramente nomofilattiche senza utilità processuale attuale
  • Per preservare l'interesse all'impugnazione, la parte che ricorre dovrebbe evitare comportamenti (es. adeguamento spontaneo dell'imputazione o richiesta di riti alternativi) che rendano irrilevante la decisione che chiede; la strategia processuale incide quindi sulla percorribilità dell'appello
  • La declaratoria di inammissibilità per sopraggiunta carenza d'interesse non costituisce soccombenza e non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie

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