Sentenza n. 3505/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di diniego di accesso ai documenti amministrativi, comunicato con nota del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” in data 21 febbraio 2026 ( ALLEGATO 1 ), con cui si comunica la determinazione del "silenzio diniego" sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 16 gennaio 2026, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusa la presupposta e non conosciuta nota prot. 77 del 10.01.2026 E PER LA CONSEGUENTE declaratoria del diritto dell’organizzazione sindacale ricorrente di accedere agli atti indicati nell'istanza del 16 gennaio 2026; ordine al Ministero dell’Interno di consentire l’accesso e il rilascio di copia dell’ordine al Ministero dell’Interno di consentire l’accesso e il rilascio di copia della documentazione richiesta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del Reparto Prevenzione Crimine Campania che comunicava e ribadiva il silenzio-diniego formatosi sulla precedente istanza di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'organizzazione sindacale aveva presentato una prima istanza di accesso, trasmessa il 10 dicembre 2025, relativa a documenti concernenti la gestione del personale, la pianificazione dei servizi, gli straordinari, ferie, congedi e altri atti sull'organizzazione dell'attività del reparto. In assenza di risposta entro trenta giorni, il 9 gennaio 2026 si era formato il silenzio-diniego. La prima determinazione non era stata impugnata entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. Il 16 gennaio 2026 la ricorrente aveva presentato una seconda istanza avente contenuto identico, senza allegare fatti nuovi né prospettare diversamente l'interesse legittimante l'accesso. La nota del 21 febbraio 2026 aveva comunicato che la questione era già stata esaminata e che il precedente silenzio-diniego veniva ribadito. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti, dell'art. 25, comma 4, e dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, contestando l'assenza di motivazione specifica e sostenendo che l'accesso fosse strumentale alla tutela degli interessi dei lavoratori e all'esercizio delle prerogative sindacali. L'Amministrazione eccepiva la tardività, sostenendo che la nota impugnata fosse meramente confermativa del precedente diniego e che la seconda istanza non contenesse elementi di novità.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare dell'Amministrazione e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure sostanziali sul difetto di motivazione e sull'accesso difensivo. Il termine di trenta giorni per impugnare il silenzio-diniego decorreva dal 9 gennaio 2026 e scadeva l'8 febbraio 2026; il ricorso, notificato il 16 marzo 2026, era quindi tardivo. La seconda istanza, identica alla prima e priva di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, era meramente reiterativa e non poteva far decorrere un nuovo termine. La nota del 21 febbraio 2026 era un atto meramente confermativo, poiché non era stata svolta una nuova istruttoria, non erano stati acquisiti nuovi elementi e non vi era stata una rinnovata ponderazione degli interessi. Solo un atto di conferma adottato dopo una nuova istruttoria e una nuova valutazione avrebbe potuto aprire un nuovo termine d'impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, invocato dalla ricorrente; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti per ragioni di tardività.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Riconosce l'accesso ai documenti quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; la relativa censura è stata assorbita dalla declaratoria di tardività.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
«Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale».
Il silenzio serbato sull'istanza di accesso assume valore legale di diniego e il termine per impugnarlo decorre dalla formazione del silenzio.
art. 116, comma 1, c.p.a.
«Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato».
Il termine di trenta giorni per il ricorso in materia di accesso è decadenziale e non è sospeso né interrotto dalla reiterazione di un'istanza identica.
art. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono il quadro normativo generale dell'accesso documentale richiamato nell'istanza e nel ricorso.
Massime di principio
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso, decorso il termine previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990, equivale a un diniego tacito impugnabile entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a.
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego, espresso o tacito, impedisce la reiterazione della medesima istanza finalizzata a eludere la decadenza e a impugnare il successivo diniego meramente confermativo.
- La reiterazione dell'istanza di accesso è idonea a riaprire la possibilità di tutela soltanto quando siano indicati fatti nuovi, anche sopravvenuti o non sopravvenuti, non rappresentati in precedenza, oppure quando sia prospettato diversamente l'interesse giuridicamente rilevante che legittima l'accesso.
- Un atto è meramente confermativo quando si limita a richiamare il precedente diniego senza nuova istruttoria, acquisizione di elementi o rinnovata ponderazione degli interessi; tale atto non ha autonoma lesività e non riapre il termine per l'impugnazione.
- Un atto di conferma in senso proprio, adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione degli interessi, si distingue dall'atto meramente confermativo e può essere autonomamente impugnato entro un nuovo termine.
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