Cassazione Penale, Sentenza n. 40608/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 07/02/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per la partecipazione, come concorrente, a un'associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, capo 1). Il ricorso censura esclusivamente il capo associativo, deducendo la violazione dell'art. 74, comma 2 d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'art. 192 c.p.p. (gravi indizi), e la manifesta illogicità della motivazione in quanto l'ordinanza avrebbe ritenuto la partecipazione del Crisari al sodalizio senza dimostrare una reale affectio societatis, basandosi soltanto sulla valenza agevolatrice della sua condotta (attività di trasporto/consegna per conto di Antonino Guerrini) e sui frequenti rapporti illeciti con quest'ultimo, nonché sul breve arco temporale delle condotte (circa venti giorni) e sull'arresto in flagranza per 57 g di cocaina.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso; ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia valorizzato in modo decisivo un unico elemento indiziario (la cointeressenza di affari illeciti tra Crisari e Guerrini) senza riscontri indiziari ulteriori tali da fondare la gravità indiziaria richiesta per il reato associativo. Ha rilevato la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e ha considerato insufficienti anche le dichiarazioni del collaboratore (Settimo Corritore) a integrare elementi probatori aggiuntivi utili per l'imputazione associativa, trattandosi di risultanze che non concordano pienamente con la ricostruzione oggettiva del traffico. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del 7 febbraio 2024 limitatamente al reato di cui al capo 1, disponendo la formale remissione in libertà del Crisari per quel capo; il capo relativo alle singole consegne (capo 21) resta escluso dall'impugnazione e non è stato toccato. Ha inoltre disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La norma configura il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede per l'applicazione della misura cautelare la presenza di gravi indizi circa la partecipazione stabile e consapevole al sodalizio (non è sufficiente la mera agevolazione occasionale).
Codice di procedura penale, art. 192
Regolamenta la valutazione della gravità dei fatti e degli indizi ai fini delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto violato il principio che impone valutazioni di gravità indiziaria su pluralità e congruenza di elementi, non sulla base di un unico, isolato riscontro.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
capo 21 (menzionato nel provvedimento)
Riguarda le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; il capo relativo a una singola cessione (57 g. cocaina) non è stato oggetto dell'impugnazione in cassazione e permane nel procedimento separato.
Disposizioni attuative c.p.p., art. 94
Norma procedurale per gli adempimenti conseguenti alla remissione in libertà o all'annullamento delle misure cautelari: la Corte ha rinviato alla cancelleria l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Per sussistere il delitto associativo e per disporre una misura cautelare è necessario che emergano gravi indizi collegati tra loro e non la semplice e isolata partecipazione a singole attività (es. trasporto/consegna) svolte occasionalmente o per incarico.
- La mera frequentazione o la cointeressenza in affari illeciti con un soggetto organico al sodalizio non basta, se priva di elementi che dimostrino una reale adesione e una stabile compartecipazione agli scopi e all'organizzazione dell'associazione (affectio societatis).
- Le dichiarazioni di collaboratori o testi devono essere valutate criticamente e adeguatamente corroborate da altre risultanze; conflitti o direzioni alternative delle risultanze indeboliscono il valore probatorio delle dichiarazioni isolatamente prese in considerazione.
- Il breve arco temporale di condotte analoghe e la circostanza dell'arresto in flagranza per una singola cessione possono essere elementi rilevanti ma non automatici per ritenere la partecipazione a un'associazione criminale senza ulteriori riscontri.
- In sede di riesame e cautela cautelare il giudice deve fondare la decisione su un quadro indiziario plurimo e coerente: la valorizzazione esclusiva di un elemento oggettivo rischia di violare i principi di sufficiente gravità indiziaria dettati dall'art. 192 c.p.p.
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