Cassazione Civile, Ordinanza n. 11183/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, mediante cessione di ramo d’azienda, di attività di back office da una società telefonica a una società di servizi. Due lavoratrici, già addette al ramo ceduto, hanno chiesto che fosse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti della cessione dei rapporti di lavoro e il ripristino del rapporto con mansioni e livello precedenti, sostenendo che il ramo non avesse i requisiti di autonomia funzionale e preesistenza richiesti dall’art. 2112 c.c. La Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo che le attività cedute fossero svolte dai medesimi dipendenti, senza autonomia rispetto alla cedente, in continuo collegamento direttivo e funzionale con essa, con utilizzo di locali e programmi informatici rimasti nella disponibilità della cedente. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e deducendo che l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale non sarebbe conforme alla Direttiva 2001/23/CE, perché avrebbe attribuito rilievo decisivo alla prosecuzione di attività economiche identiche o analoghe e avrebbe letto in modo eccessivamente restrittivo il requisito dell’autonomia del ramo, anche in ipotesi di trasferimento di articolazioni aziendali c.d. leggere o dematerializzate. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo, osservando che la verifica dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. è un accertamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Ha ribadito che, anche nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 276 del 2003, il trasferimento di ramo d’azienda richiede l’autonomia funzionale del ramo ceduto, intesa come capacità di svolgere, già al momento dello scorporo, lo specifico servizio o funzione con i propri mezzi organizzativi e senza integrazioni rilevanti del cessionario, nonché la preesistenza del ramo nell’assetto organizzativo del cedente. Ha confermato che tale verifica va compiuta sul concreto assetto del compendio trasferito e non sulla successiva organizzazione del cessionario. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, richiamando un precedente della stessa Corte relativo al medesimo trasferimento. Conseguentemente ha posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
comma quinto; comma sesto
Il trasferimento di ramo d’azienda richiede un ramo preesistente e dotato di autonomia funzionale, capace di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui era destinato nell’impresa cedente, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario; la valutazione della sussistenza concreta di tali requisiti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Direttiva 2001/23/CE
La Corte ha ritenuto non sussistente un contrasto tale da imporre il rinvio pregiudiziale, valorizzando la coerenza dell’interpretazione dell’art. 2112 c.c. con la precedente giurisprudenza di legittimità e unionale.
art. 267 T.F.U.E.
Il rinvio pregiudiziale è stato disatteso perché la questione era già stata affrontata in un precedente della Corte relativo al medesimo trasferimento di ramo d’azienda.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto, in presenza dei presupposti processuali, dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 32
La modifica normativa non esclude il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, che resta elemento costitutivo del trasferimento.
Massime di principio
- Nel giudizio sul trasferimento di ramo d’azienda, la sussistenza dei requisiti di preesistenza e autonomia funzionale del ramo è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Ai fini dell’art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve essere in grado, già al momento della cessione, di svolgere autonomamente la funzione o il servizio cui era destinato, con propri mezzi organizzativi e senza significative integrazioni del cessionario.
- La legittimità di cessioni di rami aziendali c.d. leggeri o dematerializzati non elimina il controllo sulla reale autonomia del complesso trasferito, che non può ridursi a una mera espulsione di personale o a un assetto organizzativo creato solo dopo la cessione.
- La valutazione della fattispecie va compiuta sulla concreta organizzazione preesistente del ramo ceduto, non sull’eventuale successiva struttura operativa del cessionario o su integrazioni derivanti da contratti contestuali o successivi.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere negato quando la questione interpretativa sia già stata affrontata in un precedente specificamente riferito alla medesima operazione e la soluzione sia coerente con il diritto unionale e la giurisprudenza consolidata.
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