Sentenza n. 1402/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Salerno sull’istanza del ricorrente datata 30.5.2024, finalizzata alla conclusione del procedimento di ingresso sul territorio nazionale nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento con il rilascio di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto e che, pertanto, non sussisteva più l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio-inadempimento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 30 maggio 2024 volta alla conclusione del procedimento di ingresso sul territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Salerno sull'istanza del 30 maggio 2024, chiedendo altresì la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, la difesa erariale ha comunicato che il procedimento amministrativo si era concluso positivamente, con autorizzazione al soggiorno in Italia mediante rilascio di un permesso avente efficacia fino al 31 luglio 2026, coincidente con la scadenza del rapporto di lavoro.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta conclusione positiva del procedimento amministrativo non comporta l'accoglimento nel merito dell'azione avverso il silenzio, ma determina l'improcedibilità della domanda per il venir meno della sua utilità concreta e attuale.
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