Sentenza n. 1780/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (appartenente alle forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria e titolare di pensione erogata dall'INPS, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riliquidazione del TFS, interessi e rivalutazione. L'INPS si è opposto eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio; la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio, negando efficacia interruttiva o ricognitiva alla liquidazione parziale; l'inapplicabilità dell'orientamento del Consiglio di Stato che riconosce il beneficio al personale delle forze di polizia e l'incostituzionalità di tale interpretazione per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Ha respinto l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo condiziona la decorrenza del pensionamento, ma non è un termine decadenziale dal beneficio. Ha respinto l'eccezione di prescrizione perché l'INPS, cui incombeva l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione, non ha indicato il dies a quo; il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, e l'Istituto non ha provato quando il prospetto di liquidazione fu trasmesso al ricorrente. Nel merito, la documentazione dimostrava il possesso dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il Collegio ha applicato l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato: l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, coordinato con l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, riconosce il beneficio al personale delle forze di polizia, compresa la Polizia penitenziaria, anche ai fini del TFS, e l'interpretazione non determina un'estensione irragionevole né viola gli artt. 3 e 81 Cost. Ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e alla rideterminazione del TFS, con pagamento della differenza e degli interessi legali. Ha escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Le spese sono state compensate in motivazione, ma il dispositivo ha condannato l'INPS a pagare 1.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché il contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La controversia sul trattamento di fine servizio di personale appartenente alla Polizia penitenziaria in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale nei confronti del ricorrente all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali è applicabile, ai fini della determinazione del TFS, al personale delle forze di polizia che possieda i requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla disposizione.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987
La disposizione mantiene applicabile alle forze di polizia l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, anche dopo l'abrogazione delle precedenti norme che disciplinavano i sei scatti.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, coordinato con l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, spetta ai dipendenti delle forze di polizia, anche ai fini della liquidazione del TFS, quando ricorrano i requisiti di età e di anzianità di servizio stabiliti dalla legge.
- Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo dopo il raggiungimento dei requisiti di età e servizio non è un termine di decadenza dal beneficio dei sei scatti: è funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo.
- L'eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS deve indicare specificamente e provare il dies a quo; il termine non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
- Gli interessi e la rivalutazione monetaria non sono cumulabili sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
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