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Sentenza

Sentenza n. 14038/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensiva, dei seguenti atti: A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); B) Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); C) Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOOUSPNA 12069 del 9/9 /2025 (doc.1), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alla classe collaterale V B dell’Istituto Tecnico – Settore economico –Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Articolazione Sistemi informativi aziendali, attivata per il corrente anno scolastico 2025/2026; D) Nota prot.n. AOOUSPNA 55405 del 21/7/25 (doc.2), avente ad oggetto “Legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 - richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale”, laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; E) Nota prot. AOODRCA n. 58040 del 31.07.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale - Ufficio IV, concernente Nota prot. AOODRCA n. 55405 del 21/07/2025. Richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale a.s. 25/26. Ulteriori precisazioni, laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; E) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202513797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di riconoscimento e attivazione della classe collaterale V B dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi informativi aziendali, per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto scolastico)

Prevale il privato

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'amministrazione alla richiesta di attivazione della prima e unica classe collaterale per l'indirizzo scolastico interessato, chiedendo anche l'annullamento degli atti generali e delle note amministrative presupposte, nonché la sospensione cautelare. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 3, 33 e 97 Cost. e della disciplina sull'istruzione, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e conseguente lesione del contraddittorio procedimentale; difetto assoluto di istruttoria e motivazione, poiché il diniego si sarebbe limitato al richiamo della disciplina normativa senza illustrare le ragioni concrete della decisione; violazione dell'art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000, del punto 4.8 del d.m. 83/2008 e dell'art. 192, comma 4, d.lgs. 297/1994, nonché eccesso di potere, disparità di trattamento e violazione del giusto procedimento, perché l'amministrazione non avrebbe considerato le specifiche esigenze degli studenti e avrebbe escluso illegittimamente la possibilità di istituire la classe collaterale. L'amministrazione, costituendosi, ha sostenuto in corso di causa la natura vincolata del diniego, affermando che per l'indirizzo sarebbe già esistita una classe collaterale funzionante.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego relativo alla classe collaterale V B. Ha ritenuto assorbente la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: l'amministrazione ha concluso negativamente il procedimento senza comunicare previamente i motivi ostativi, impedendo all'istituto di rappresentare le proprie ragioni e di fornire elementi sulle esigenze degli studenti, sull'eventuale effettiva esistenza di una classe collaterale già funzionante e sull'impossibilità per determinati alunni di frequentare la classe esistente. Il giudice ha escluso che il diniego avesse natura vincolata, poiché la disciplina applicabile richiede una valutazione delle circostanze concrete e delle esigenze degli studenti. Ha inoltre richiamato l'interpretazione del punto 4.8 del d.m. 83/2008, secondo cui il limite di una sola classe collaterale per le classi terminali opera nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori, mentre non preclude, previa verifica delle condizioni giustificative, l'istituzione eccezionale di ulteriori classi singole in presenza di esigenze pressanti degli studenti lavoratori. Il riferimento dell'amministrazione all'esistenza di una classe già funzionante non era quindi sufficiente a rendere il provvedimento vincolato, anche perché l'articolazione Sistemi informativi aziendali risultava indicata come indirizzo distinto rispetto all'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione consente al destinatario, prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole, di conoscere le ragioni ostative e di confutarle nel procedimento.

    Nei procedimenti a istanza di parte, l'amministrazione deve comunicare previamente i motivi ostativi. Il contraddittorio deve essere effettivo: il preavviso deve indicare compiutamente le ragioni del diniego e il provvedimento finale, se negativo, deve confrontarsi con le osservazioni dell'interessato.

  • art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000

    La disposizione, unitamente all'art. 5 del d.l. 45/2025, costituisce la base normativa della facoltà di richiedere l'attivazione di classi collaterali e non consente di qualificare automaticamente come vincolato ogni diniego.

  • art. 4.8 d.m. 83/2008

    La disciplina delle classi collaterali e delle classi terminali deve essere applicata considerando le specifiche condizioni degli studenti; il limite previsto per le ipotesi ordinarie non preclude, previa verifica delle condizioni giustificative, l'istituzione eccezionale di ulteriori classi singole per esigenze pressanti, in particolare degli studenti lavoratori.

  • art. 5 d.l. 45/2025

    È richiamato quale fondamento normativo della facoltà di attivare la classe collaterale richiesta dall'istituto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato, con indicazione delle ragioni concrete della decisione; il mero richiamo alla disciplina normativa non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è necessario quando l'amministrazione intenda adottare un provvedimento sfavorevole e non può essere omesso sulla base della mera qualificazione del potere come vincolato, se residuano valutazioni sui presupposti concreti o sugli interessi coinvolti.
  • L'adempimento dell'art. 10-bis l. 241/1990 deve essere effettivo: il preavviso deve esporre compiutamente le ragioni ostative e il provvedimento finale deve esaminare e confutare le osservazioni presentate dall'interessato; diversamente, il contraddittorio si riduce a un adempimento formale inutilmente sterile.
  • Un diniego di attivazione di una classe collaterale non è qualificabile come vincolato quando la disciplina applicabile richiede di verificare le esigenze specifiche degli studenti, l'effettiva esistenza e fruibilità di classi già funzionanti e le condizioni che possono giustificare eccezioni al limite ordinario.
  • Il limite previsto dalla disciplina amministrativa per le classi terminali e per gli studenti neo-iscritti non preclude, previa verifica delle condizioni concrete, l'istituzione eccezionale di ulteriori classi singole quando sussistano pressanti esigenze degli studenti lavoratori.
  • Il diniego amministrativo non può fondarsi sul solo richiamo astratto alla norma, ma deve indicare l'istruttoria svolta e le ragioni concrete per cui le circostanze rappresentate dall'istante non consentono l'accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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